03 Apr IL NUOVO CONTRADDITTORIO: DECORRENZA E SOVRAPPOSIZIONI (Gazzetta Tributaria n.46/2024)
46 – Interviene il legislatore per cercare di mettere ordine al problema del contraddittorio preventivo obbligatorio ma sgradito all’ Amministrazione.
Il contraddittorio preventivo, reso obbligatorio dall’art. 6bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) introdotto con la riforma di fine dicembre e in vigore dal 18 gennaio 2024 viene differito nell’applicazione a seguito del D.L. n.39/2024 in vigore dal 29 marzo 2024, che è noto per essere quello delle restrizioni al Superbonus edilizio ma all’art. 7 si occupa anche di questo problema.
Già nella Gazzetta Tributaria n. 39 avevamo sollevato il problema portato dall’atto di indirizzo 29 febbraio 2024 del vice ministro Maurizio Leo che aveva differito al 30 aprile 2024 l’efficacia del nuovo interpello obbligatorio, ma tale atto di indirizzo aveva creato non poco sconcerto, tanto che il Governo ha pensato bene di utilizzare il primo strumento disponibile (un decreto legge in formazione) per introdurre una norma ad hoc.
Ecco che l’art.7 del Decreto Legge citato specifica che l’obbligo del contradditorio preventivo, con la messa a disposizione di una bozza dell’atto emanando, si applica solo agli atti emessi dal 2 maggio 2024, forse complicando la vita dell’interprete.
Infatti il secondo comma dell’art.7 recita: “Agli atti di cui al comma 1 (emessi prima del 30 aprile 2024) si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024”, senza valutare che la disciplina vigente è quella i cui effetti sono sospesi, dato che per esempio, l’art.12 dello Statuto del Contribuente era già stato modificato con decorrenza 18 gennaio 2024. (divieto di emanazione dell’accertamento prima di sessanta giorni dalla consegna del PVC e così via).
Lo scenario appare caratterizzato da un vuoto normativo.
Siamo in presenza di un decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge entro il 28 maggio 2024; quando l’obbligo di contradditorio dovrebbe essere a regime già da un mese, in quanto sarà scaduta la sospensione del 30 aprile.
Che fare se poi la conversione in legge del decreto modificherà (ed è molto probabile!) i termini della sospensione?
Non possiamo che ribadire quanto già scritto più volte: all’Agenzia l’obbligo di contradditorio preventivo non piace, e diviene problematica l’attuazione in termini semplici della norma.
Eppure sono più di vent’anni che lo Statuto dei Diritti del Contribuente (è una legge del 2000!) predica la necessità e l’opportunità di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e Contribuente; ma gli ostacoli sono continui e rinnovati e sembra che la tendenza sia in “direzione ostinata e contraria”
Ciò nonostante non possiamo che continuare a sperare nei principi della riforma, e nella convinzione che del dialogo – preventivo e continuo – ci sia assolutamente bisogno.
Gazzetta Tributaria 46, 04/04/2024
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