IL MONDO AL CONTRARIO: UNA CONTABILITA’ INATTENDIBILE COSTITUISCE PROVA! (Gazzetta Tributaria n.104/2024)

IL MONDO AL CONTRARIO: UNA CONTABILITA’ INATTENDIBILE COSTITUISCE PROVA! (Gazzetta Tributaria n.104/2024)

104 – Prevale la “ragion di Fisco” anche contrariamente alla logica!

 

 Questi i fatti.

In un articolato processo di verifica e accertamento tributario viene sostanzialmente accertato che una società ha svolto una intensa attività di “cartiera” emettendo fatture per operazioni inesistenti per compiacere i corrispondenti, e contemporaneamente ha svolto anche attività commerciale con una sua posizione di commerciante di materiali ferrosi.

L’accertamento alla società è stato motivato principalmente sul presupposto che la contabilità della società fosse “completamente inattendibile”, e quindi sono stati stimati in modo pseudo analitico ricavi derivanti dall’attività commerciale reale svolta.

Il ricorso della società è stato accolto in primo e secondo grado sul presupposto che se la contabilità è totalmente inattendibile non può costituire presupposto per un accertamento “analitico – induttivo” ma si doveva procedere con un accertamento sintetico, che prescinde, quindi, dalle dimensioni contabili.

L’Agenzia ricorre in Cassazione e ottiene, quanto meno, una pronuncia di rinvio perché la Suprema Corte, con le ordinanze n. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024 (due annualità della stessa società) ha affermato che anche in presenza di contabilità inattendibile l’accertamento “induttivo puro” costituisce una facoltà dell’Agenzia e non un obbligo, e quindi anche difronte ad una contabilità globalmente inattendibile i singoli dati potrebbero essere utilizzati per una ricostruzione dell’attività.

Con un azzardato coraggio interpretativo la Cassazione arriva ad affermare che dato che la società aveva svolto l’illecita attività di “cartiera” per operazioni inesistenti questo aspetto riguardava le vendite; quindi potevano essere utilizzati per l’accertamento i dati relativi agli acquisti e al magazzino(!)

Come se la contabilità, che non per nulla viene definita a partita doppia, non debba essere sempre vista come un tutto unitario, in cui vengono rappresentati gli accadimenti d’impresa: ritenere che alcune poste possono essere vere e altre false nella stessa contabilità che a seconda che si guardi da un lato o dall’altro è una rappresentazione della realtà al contrario! (il richiamo nel titolo non vuole assolutamente essere un endorsment ad un personaggio politico, ma sottolinea come anche l’Agenzia delle Entrate si possa comportare, a volte, contromano!)

 Forse perplessi da tanta audacia anche gli Ermellini non hanno avuto il coraggio di approvare appieno l’operato dell’Agenzia, ma hanno cassato con rinvio la sentenza della CTR impugnata (che era favorevole al contribuente), chiedendo quindi ad altri giudici di merito di valutare gli accertamenti.

Distratto dalla particolarità della vicenda FISCO OGGI (organo ufficiale dell’Agenzia) ha ritenuto di affermare che la stessa aveva pienamente vinto in Cassazione, e quindi sono “Utilizzabili i dati contabili, anche se in parte inattendibili” affermazione oltremodo pericolosa, perché un accertamento non può mai essere basato su dati inattendibili!

Ma per FISCO OGGI anche una sentenza di Cassazione con rinvio vale una vittoria!

 

Gazzetta Tributaria 104, 18/07/2024

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