IL MARCHESE DEL GRILLO II – CARTELLE DI PAGAMENTO INTOCCABILI! La nuova norma sulla non impugnabilità del ruolo e della cartella voluta dal legislatore, ma che avrà vita breve! (Gazzetta Tributaria Edizione 79/2021)

IL MARCHESE DEL GRILLO II – CARTELLE DI PAGAMENTO INTOCCABILI! La nuova norma sulla non impugnabilità del ruolo e della cartella voluta dal legislatore, ma che avrà vita breve! (Gazzetta Tributaria Edizione 79/2021)

79 – La nuova norma sulla non impugnabilità del ruolo e della cartella voluta dal legislatore, ma che avrà vita breve!

 

Abbiamo ricordato nel numero precedente la figura del Marchese del Grillo, sarcastico ritratto dell’arroganza del potere; ora vi è una nuova manifestazione di tale arroganza, tanto smaccata da far presagire che abbia vita breve!

Un detto popolare adattato al mondo tributario recita: “meglio avere un morto in casa che un esattore all’uscio” che con evidente esagerazione sottolinea come la funzione di riscossione di tributi sia spesso vessatoria e ottusa.

L’art.3bis del D.L.146/2021, aggiunto il 20/12/2021 in sede di conversione, è una dimostrazione di tale affermazione, perché senza alcuna plausibile spiegazione afferma che l’estratto di ruolo non è impugnabile (tout court), e la cartella di pagamento che sia stata irregolarmente notificata può essere impugnata solo in limitatissime circostanze, che oltre tutto non possono riguardare il cittadino ma solo le imprese.

Per inciso segnaliamo che sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo non vi è particolare attenzione, ma la contestazione alle cartelle in esso contenute e non notificate è un incomprimibile diritto del contribuente!

Si tratta quindi palesemente di una violazione dei diritti della difesa che vorrebbe avere quale giustificazione lo sfoltimento delle controversie pendenti nel processo tributario, ma che invece comporterà un aggravio della posizione dei contribuenti, dei difensori e delle Commissioni.

Già nel 2015 le Sezioni Unite della Cassazione (Il massimo organo Giurisprudenziale) con la sentenza 19704 hanno confermato la legittimità dell’impugnazione della cartella di pagamento irregolarmente notificata di cui si è venuti a conoscenza tramite l’estratto di ruolo e tale pronuncia, un caposaldo nel panorama del contenzioso tributario, non è mai stata messa in discussione; ancora prima, nel 1992, l’art. 19 del D.Lgs.546/92 elencando gli atti impugnabili davanti le Commissioni Tributarie, alla lettera d) specifica “il ruolo e la cartella di pagamento” e tale norma non ha subito modifiche.

Ma questo “Marchese del Fisco” che decide inaudita altera parte ritiene di poter dettare nuove regole del processo, incurante delle vessazioni che così si creeranno, per giustificare gli errori che vengono compiuti.

E’ vero che i problemi di notifica degli atti (comprese le cartelle di pagamento) nei confronti dei soggetti economici dovrebbero cessare con la diffusione della notifica tramite PEC, ma il normale cittadino non è tenuto ad avere una identità digitale e quindi gli atti debbono essere portati a sua conoscenza secondo le regole ordinarie, che prevedono la consegna e la redazione di un verbale di notifica (spesso carenti o errati).

Stante la frequenza di errori nella notifica il legislatore, con una norma di soppiatto introdotta in un decreto “Lavoro” ha ritenuto di poter cancellare una fase di giudizio, quasi reintroducendo subdolamente il principio del solve et repete che è stato cancellato da decenni, quale retaggio di una Amministrazione matrigna.

Oltre tutto smentendo quanto affermato in premessa nelle giustificazioni della modifica, perché se una cartella non è stata notificata correttamente, non potendo impugnare il ruolo nelle forme tributarie si dovrà coltivare l’opposizione agli atti esecutivi o cautelari, con il risultato che quell’eccesso di contenzioso che si voleva eliminare risorgerà in altra forma!

Probabilmente non serve la sfera di cristallo della chiromante per immaginare che una norma come quella introdotta sarà marcata di palese incostituzionalità e quindi, se non interviene prima il legislatore, cancellata con disonore!

E pensare che da oltre vent’anni lo Statuto del Contribuente afferma che i rapporti tra Amministrazione e Contribuente devono essere improntati al principio di collaborazione, che non era certamente il motore delle azioni di questo nuovo Marchese del Grillo.

 

Gazzetta 79, 28/12/2021

 

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