IL MARCHESE DEL GRILLO…. DEI TASSI DI INTERESSE Un provvedimento passato in sordina aumenta di oltre il 10.000% il tasso di interesse legale, e nessuno dice nulla! (Gazzetta Tributaria Edizione 78/2021)

IL MARCHESE DEL GRILLO…. DEI TASSI DI INTERESSE Un provvedimento passato in sordina aumenta di oltre il 10.000% il tasso di interesse legale, e nessuno dice nulla! (Gazzetta Tributaria Edizione 78/2021)

78 – Un provvedimento passato in sordina aumenta di oltre il 10.000% il tasso di interesse legale, e nessuno dice nulla!

 

Nel famoso film degli anni ’80 è celeberrima la battuta di Sordi che afferma: “Io so io e voi non siete……”

Forse lo stesso è venuto in mente al Ministero dell’Economia che il 13 dicembre emana un decreto ministeriale che aumenta, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, il tasso di interesse legale dall’attuale 0,01% al 1,25%.

Parliamo di cifre piccole, ma una crescita di oltre il 10.000% è degna della maggiore attenzione, e dovrebbe avere ben solide ragioni.

Forse lo 0,01% attualmente in vigore aveva un valore sostanzialmente simbolico (per altro quando i titoli di stati hanno interessi negativi anche un microscopico interesse positivo ha un significato) ma una crescita di queste dimensioni contravviene a tutti i principi di gradualità di una economia sana, specialmente se si tiene conto che tale incremento vale solo per i tassi dovuti dal contribuente, mentre quelli pagati dall’Agenzia in caso di rimborso sono fermi da tempo.

A puro titolo informativo ricordiamo che il tasso di interesse legale in 8 anni è variato, con una certa gradualità di assestamenti, dallo 0,5% del 2015 all’attuale 0,01%; nel 2020 era lo 0,05%; improvvisamente, quasi ci si fosse resi conto che non vi era più un riferimento al mercato dei capitali, una crescita del 12.500% da far impallidire ogni rincaro di gas ed energia!

Ai fini tributari il tasso legale gioca per tutte le fattispecie di rateizzazione a seguito di definizione dei pagamenti come, per esempio, per accertamento con adesione; accettazione dell’accertamento; conciliazione giudiziale, varie forme di definizione agevolata con versamento rateale; tutte le definizioni che INPS ed altri istituti di previdenza.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato nel 2011 (circ. n.28) che in caso di rateizzazione dei pagamenti deve essere applicato il tasso di interesse legale vigente al momento del perfezionamento della definizione, e quindi non è necessario inseguire la dinamica (che abbiamo visto a volte diventa perversa) dei tassi nel tempo, ma della nuova misura si dovrà tenere conto nelle definizioni a venire, con necessità quindi di variazione e adeguamento di tutti i programmi informatici.

E il contribuente succube non può che assistere all’exploit del nuovo Fisco Marchese del Grillo!

 

Gazzetta 78, 27/12/2021

 

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