IL GIOCO DEI QUATTRO CANTONI C’E’ ANCHE NEL MONDO FISCALE! (Gazzetta Tributaria n.68/2022)

IL GIOCO DEI QUATTRO CANTONI C’E’ ANCHE NEL MONDO FISCALE! (Gazzetta Tributaria n.68/2022)

68-Una recente sentenza penale della Cassazione ripropone il tema della compatibilità del sequestro di proventi illeciti e tassazione.

 

 

Quando viene accertata la percezione di somme derivante da situazioni penalmente rilevanti (corruzione, concussione, riciclaggio, truffa e simili) deve essere valutata l’imponibilità di tali proventi illeciti, che in base all’attuale normativa sono soggetti ad imposizione secondo le ordinarie categorie di reddito ex art. 6 del TUIR o comunque quali redditi diversi.

Si è posto il dubbio sull’imponibilità dei proventi illeciti sottoposti a sequestro, che in quanto tali sono sottratti alla disponibilità del percettore e quindi dovrebbero uscire dalla sua sfera impositiva.

Di recente la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della fattispecie giungendo a conclusioni insolite, tanto da ricordare il gioco dei quattro cantoni, dove chi arriva prima è salvo! e chi rimane scoperto paga!

Il Supremo Collegio con la sentenza sez. 6 Penale n. 28412 del 30/03/2022 ha confermato che il provento illecito costituisce reddito imponibile nell’anno di percezione, e se il sequestro avviene in annualità successiva diviene irrilevante ai fini dell’imponibilità.

Quindi l’imposta deve essere pagata su di un provento di cui successivamente non si potrà disporre, e questo in base al principio dell’autonomia di ciascun anno tributario.

Se invece il sequestro colpisce il reddito nello stesso anno di imponibilità possono essere svincolate dal “fermo”, al solo fine di consentire il pagamento delle imposte, le somme dovute all’Erario.

In sostanza nella tragedia di una situazione penalmente rilevante possono sussistere due situazioni sostanzialmente identiche ma dalle conseguenze economicamente molto diverse: un procedimento avente ad oggetto somme illecite percepite in autunno avrà un impatto più pesante dello stesso procedimento ma riguardante somme percepite in primavera, perché nel primo caso dovranno essere pagate le imposte su quanto sarà poi sequestrato, presumibilmente, l’anno successivo e nel secondo caso per pagare le imposte di quanto percepito e sequestrato nello stesso anno si potranno usare parte delle some vincolate (Cassazione, sesta penale,  n. 13936/2022 dell’11/01/2022).

Forse allora in taluni casi può essere utile chiedere di anticipare il sequestro (incredibile ma vero!)

 

 

Gazzetta 68, 21/07/2022

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