IL FISCO NEGA I RIMBORSI DOVUTI…… POI SI VEDRA’! ( Gazzetta Tributaria n.127/2023)

IL FISCO NEGA I RIMBORSI DOVUTI…… POI SI VEDRA’! ( Gazzetta Tributaria n.127/2023)

127 – Pur in presenza di una giurisprudenza ventennale e costante a favore del contribuente notiamo che ancora ieri si tenta di negare un rimborso dovuto!

 

Il tema dei rimborsi delle imposte versate e non dovute è particolarmente ostico per una serie di motivi: da un lato la funzione dell’Agenzia è di riscuotere le imposte e non di pagare; inoltre dato che la contabilità dello Stato viene redatta con il principio di cassa i rimborsi, specie se di imposte lontane, possono scompensare le previsioni; sostanzialmente l’Agenzia cerca di evitare i rimborsi perché spesso il contribuente non ha voglia di sobbarcarsi tempi ed oneri del contenzioso, e quindi anche se indebitamente quanto versato rimane all’Erario.

Negli ultimi mesi la Cassazione ha dovuto ripetere almeno due volte in poco tempo il principio che una volta correttamente azionato il procedimento per il rimborso delle imposte versate a non dovute (tipica l’IRAP versata pur in mancanza di autonoma organizzazione!), il diritto di credito maturato si prescrive in dieci anni, e regolarmente l’Agenzia (e l’Avvocatura si Stato che forse manca di raccolte storiche di sentenze!) ha eccepito la decadenza – ingiustificata – del contribuente.

L’Ultima pronuncia è l’ordinanza n. 31905 del 16 novembre 2023, che ribadisce, con richiami di giurisprudenza, la correttezza della richiesta di pagamento di un credito legittimamente accertato.

Riepiloghiamo la scansione temporale delle varie fasi della vertenza, che si ripete in genere in tutte le situazioni.

A fronte di un pagamento che si ritiene indebito il contribuente ha 48 mesi per chiedere all’Agenzia il rimborso.

Se questo non avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda si è creato il silenzio/rifiuto e quindi dal 91° giorno inizia a decorrere il termine prescrizionale di 10 anni, ex art.2946 Codice Civile, per iniziare la causa avanti le Corti di merito per ottenere una sentenza che condanni al rimborso.

Questa scansione temporale è stata affermata da decenni, e addirittura dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2007 (sentenza 2687) ma l’Agenzia resiste imperterrita, continuando a trascinare nei tre gradi di giudizio il contribuente che pretende un rimborso del proprio credito fiscale.

Una politica di resilienza (termine oggi di moda) che probabilmente permette di evitare rimborsi a pioggia, ma che è quanto di più lontano si possa auspicare per definire il Fisco “Amico

È facile temere che neppure la riforma che verrà possa modificare una situazione di contrapposizione così radicata, a meno che non venga codificato che in presenza di un credito di imposta per versamenti non dovuti sia facoltà del contribuente, sotto la sua responsabilità, compensare direttamente tale credito con altri importi – si risparmierebbero tante energie e anche, da parte dell’Agenzia, tante spese legali!

Ma riteniamo che neppure il sottosegretario Maurizio Leo possa arrivare a tanto!

 

Gazzetta Tributaria 127, 20/11/2023

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