IL CREDITO IVA 1 E 2 (Gazzetta Tributaria n.96/2023)

IL CREDITO IVA 1 E 2 (Gazzetta Tributaria n.96/2023)

96-Viene ripetutamente affermata la diversa rilevanza, anche temporale, del credito IVA se chiesto a rimborso o imputato in compensazione, con una valutazione schizofrenica della stessa realtà.

 

Nel pirotecnico teatro di Pirandello che tratta spesso situazioni di differenti percezioni della realtà vi è una commedia il cui titolo ha suggerito quello di questa nota: “La Signora MORLI uno e due” ipotesi di una famiglia allargata in cui la moglie (la signora Morli) ha comportamenti differenti a seconda del contesto in cui si trova (marito o convivente).

E’ venuta alla memoria questa situazione approfondendo la tematica della tempestività della richiesta del rimborso di un credito IVA a seconda che lo stesso sia stato imputato a compensazione o riportato a nuovo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24667 del 16 agosto 2023 ha ribadito che “la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale…” con la conseguenza che nel primo caso il limite temporale dell’operazione è il normale termine prescrizionale decennale, mentre nel secondo caso vale il termine ridotto (un biennio) previsto dall’art.21, comma 2 del D. Lgs.546/92.

Quanto sopra, chiaramente ribadito dalla pronuncia citata, era già stato affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24655 del 10 agosto 2022 (sempre nel mese delle ferie!) che addirittura formula un principio di diritto in tal senso.

Probabilmente vi sono aspetti formali di gestione di dati e rappresentazione di cifre (nelle ordinanze indicate viene ripetuto che diviene discriminante il fatto di avere esposto o meno il credito da percepire alla riga RX4 della dichiarazione IVA) che sfuggono ad una immediata valutazione della fattispecie, ma con la semplicità del comune cittadino viene spontanea la domanda: ma se un credito esiste e non è contestato come è possibile che le diverse modalità di imputazione di tale credito, vero e reale,  ne determinino la utilizzabilità e quindi la stessa validità!

Sembra di intendere, dalle pronunce citate e d’altro canto l’intervallo di tempo tra la fattispecie oggettiva e la data dell’ordinanza finale dopo i tre gradi di giudizio (nel primo caso 16 anni e in quello precedente 13 anni) supera i limiti di legge, che avendo azionato la compensazione il credito dopo i due anni dalla richiesta è perso, con l’aggravante per il contribuente di non poter neppure modificare l’originaria destinazione di un credito di cui nessuno contesta l’esistenza.

Evidentemente deve essere corretta la struttura stessa della azionabilità della riscossione del credito IVA, magari prevedendo una sorta di automatismo per cui dopo un certo periodo di tempo un credito (certo) non azionato viene attribuito al contribuente!

Altrimenti potremmo ritenere che l’Agenzia, ben lontana da quell’equità nei reciproci rapporti, vagheggiata dal Direttore Ruffini, speculi sulle complicazioni formali e sulla comprensibile confusione del contribuente per negare il rimborso dovuto!

 

Gazzetta Tributaria 96, 13/09/2023

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