31 Mag IL CONTRIBUENTE NON È MAIGRET NÉ LA GUARDIA DI FINANZA! (Gazzetta Tributaria n.70/2024)
70 – Ognuna delle due parti nel rapporto tributario deve operare secondo il proprio ruolo, e non si può pretendere che il contribuente si metta a fare l’ investigatore.
Non scegliamo noi gli argomenti per le nostre brevi note, ma questi vengono suggeriti dalla pubblicazione delle sentenze o dalle affermazioni dell’Agenzia delle Entrate: così può capitare che in pochissimi giorni l’attenzione venga nuovamente attratta sul problema delle frodi carosello IVA e sulla estraneità del contribuente che si trova, incolpevole, a contabilizzare documenti che forse rientrano nel disegno criminoso del truffatore ma che per il cessionario rappresentano solo la dimostrazione dell’operazione svolta (Gazzetta Tributaria n.69/2024)
Una società riceve prestazioni e beni (confezioni) da un fornitore che successivamente viene considerato pare di una frode carosello IVA perché, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza il fornitore era risultato carente di organizzazione; l’Agenzia ritiene che le indagini avrebbero dovuto essere svolte anche dal cliente e procede con accertamento nei suoi confronti, ma alla fine del percorso giudiziario interviene la Cassazione.
Con l’ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024 la Suprema Corte sente la necessità di affermare addirittura un principio di diritto (dal contenuto certamente scontato, ma può servire come monito per l’Agenzia!): “le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare perché si escluda il suo coinvolgimento……………. non possono attingere a verifiche complesse e approfondite analoghe a quelle che l’amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”
In sostanza non si può chiedere al cliente di un fornitore “dubbio” di svolgere indagini sostituendosi agli investigatori, ma una normale conoscenza delle circostanze di svolgimento dell’attività sono sufficienti per metter il cliente al riparo da conseguenze e dal coinvolgimento in truffe.
Si ponga il caso di un fornitore che pratica prezzi di una certa convenienza perché omette sistematicamente di pagare i contributi previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti; solo un’indagine approfondita e inter-amministrazioni può scoprirlo, e questo non può certamente essere effettuato dal cliente; così come potrebbe essere per il fornitore che non versi le imposte dovute, particolarmente l’IVA che regolarmente addebita ai clienti.
Siamo sempre in presenza di operazioni presunte inesistenti per carenza del requisito di soggettività (l’emittente non è soggetto fiscale!), mentre la prestazione è stata indubitabilmente fornita (requisito di oggettività).
Nel ruolo delle parti solo all’Amministrazione compete la posizione del segugio, mentre al contribuente è richiesta una generica diligenza ordinaria.
Parafrasando Sherlock Holmes: Elementare Watson!
Gazzetta Tributaria 70, 31/05/2024
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