18 Nov IL “CONCORDATO CIECO” A CAUSA DELLA FRETTA (Gazzetta Tributaria n.158/2024)
158 – Il D.L. 167/2024 pubblicato il 14 novembre ha riaperto i termini del Concordato Biennale con una serie di incertezze.
“La gatta frettolosa fa i gattini ciechi”: tutti abbiamo sentito più volte la nonna – era sempre la nonna! – ripetere che le cose fatte di fretta e superficialmente non vengono bene.
Forse al Ministero delle Finanze non hanno una nonna saggia, e l’iter del Concordato Preventivo Biennale ne è la dimostrazione.
La norma nasce approssimata e di difficile applicazione, il Ministero applica variazioni in corso d’opera, la scadenza formale per l’esercizio dell’opzione viene stabilita al 31 di ottobre e tale rimane, nonostante da più parti, e soprattutto da parte dei professionisti fiscali più qualificati come i dottori commercialisti fossero pressanti le segnalazioni di inadeguatezza di tale data.
Niente da fare, la scadenza non si proroga; ai primi di novembre vi sono le avvisaglie che l’adesione al concordato è minore di quanto sperato ed ecco la sorpresa: neanche due settimane dopo un decreto legge offre, in un modo bislacco come commenteremo, la proroga al 12 dicembre 2024; ma attenzione, lo stesso Ministero raccomanda di non fidarsi del Decreto Legge perché la proroga è destinata ad essere strutturalmente proposta in un emendamento alla legge finanziaria, e ora di allora vi saranno chissà quanti aggiustamenti.
Intanto, con una costruzione degna delle migliori tradizioni bizantine, la riapertura dei termini deve passare attraverso la presentazione di una dichiarazione dei redditi – Mod. Unico – integrativa che porti solo la modifica del quadro P con l’espressione dell’opzione: guai a fare altre modifiche perché non sono ammesse!
Si pone intento il dubbio se la dichiarazione integrativa con la nuova opzione sia o no soggetta a sanzione: letteralmente sarebbe dovuta in quanto tardiva, ma se non varia l’imponibile che cosa sanzionare?
E la dichiarazione integrativa, oltre che la nuova opzione può anche contenere effettive variazioni di poste (magari correggere un costo indebito?) oppure questo deve avvenire con un ulteriore integrazione?
Il Concordato Preventivo Biennale riguarda, normalmente, gli anni 2024 e 2025; l’opzione, tramite la dichiarazione integrativa, può essere esercitata entro il 12 dicembre; ma il 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto IRPEF, due settimane prima e se non è ancora stata presentata la nuova opzione questo deve essere commisurato al dato storico 2023, che magari è eccedente!
Volendo avere una base formale per una riduzione dell’acconto la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 30 novembre, e questo contrasta con il decreto legge che pone termine al 12 dicembre.
Insomma, il panorama dei prossimi giorni sembra sempre più popolato di piccoli “gattini ciechi” che devono la loro infermità ad una certa ritrosia del Ministero che non ama il dialogo costruttivo.
Gazzetta Tributaria 158, 18/11/2024
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