IL COMMERCIALISTA PUO’ PAGARE LA FESTA, L’IMPRENDITORE DEVE BONIFICARE! (Gazzetta Tributaria n.5/2025)

IL COMMERCIALISTA PUO’ PAGARE LA FESTA, L’IMPRENDITORE DEVE BONIFICARE! (Gazzetta Tributaria n.5/2025)

5 – Una asimmetria nella solita forma monstre della legge di bilancio 2025 può generare equivoci.

 

Tradizionalmente, da anni, i primi giorni dell’anno impegnano il commentatore delle norme tributarie a districarsi nelle dimensioni esagerate della legge di bilancio di fine anno, che da tempo, per motivi di urgenza e dubbi sulla tenuta della maggioranza (qualunque essa sia!) ha assunto la forma, anche grafica di un unico articolo di legge diviso in commi.

Per farci comprendere riportiamo la dimensione della legge di bilancio degli ultimi 5 anni:

la legge di bilancio è stata approvata nella forma di un unico articolo in questi anni: – 2021 un totale di 1.150 commi; 2022 i commi sono 1013; scendono nel 2023 a 903; incredibilmente si riducono a 561 nel 2024 ma risalgono a 908 nella legge attuale; in cinque anni un totale di oltre 4.500 commi.

E la difficoltà della lettura della legge di bilancio è che i commi non prevedono titoli, essendo parte di un solo articolo, quindi l’interprete deve leggere tutto per trovare quanto di interesse!

Una siffatta forma legislativa può generare anche omissioni e disomogeneità, come quella che consente il titolo di questa nota, che è generato anche dalla consueta ironia e non da improvviso stordimento!

In varia, ridotta, misura le spese di rappresentanza sono deducibili come costi dal reddito di lavoro autonomo (art.54 n.5 TUIR) e dal reddito d’impresa (art,108 n.2 TUIR); la legge di bilancio 2025 ai commi 81/83 impone l’obbligo di pagamenti non in contanti ma con mezzi tracciabili per le spese di trasporto in genere (avviso per i tassisti!) e per le spese di rappresentanza per le imprese, dimenticando che queste vi sono anche per i lavoratori autonomi; infatti viene richiamato solo l’articolo sul reddito d’impresa per queste ultime, e non anche gli autonomi.

Piccola soddisfazione della GAZZETTA TRIBUTARIA che rileva come sia stata codificata una disomogeneità: l’iscrizione al club o la cena promozionale del commercialista potrà essere pagata in contanti, nei limiti della circolazione del denaro, ed essere deducibile mentre l’artigiano, o il consulente finanziario dovranno usare sempre la carta di credito o il bonifico bancario per avere un titolo fiscalmente valido.

Stiamo in ogni caso trattando di dimensioni comunque limitate, perché in genere le spese di rappresentanza non possono superare l’1% dei ricavi, ma comunque la disparità permane

Naturalmente non crediamo che vi sia una particolare predilezione per il lavoro autonomo, ma semplicemente un difetto di coordinamento nelle varie norme; ma come il legislatore incappa in distrazioni normative forse possiamo tante volte chiedere la benevolenza anche nei confronti dei contribuenti!

 

Gazzetta Tributaria 5, 07/01/2025

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