25 Mar GUAI AI PIGRI! (Gazzetta Tributaria n.55/2025)
55 – La mancata impugnazione di un atto di riscossione cristallizza l’ intero complesso di richieste di tributi, anche se in itinere è maturata una prescrizione.
La successione di atti formali che vengono imposti all’Agente della Riscossione non sono solo passaggi burocratici ma, tutti, attengono alla validità dell’intero rapporto.
Questa è la conclusione, che suona quasi come invito a contestare(!), che si deve trarre dalla sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 della Corte di Cassazione.
Descriviamo sommariamente i vari passaggi: l’Agenzia delle Entrate forma un ruolo, lo rende esecutivo e passa detto ruolo all’Agenzia Riscossione per l’esecuzione. La Riscossione redige un atto di presa in carico (meramente interno) e emette una cartella di pagamento.
Se questa non viene pagata iniziano le varie fasi della procedura esecutiva: intimazione di pagamento, atto di pignoramento o iscrizione di ipoteca, esecuzione.
Una incertezza è sorta in ordine alla reclamabilità dell’atto di intimazione di pagamento, che non è richiamato dall’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art.19/546.
La Cassazione, con la sentenza ricordata, ribadisce che l’elencazione dell’art.19/546 è solamente indicativa e che l’intimazione di pagamento ha la stessa funzione e efficacia dell’avviso di mora che era precedentemente indicato nel decreto riscossione e citato all’art.19/546 e che la mancata impugnazione di quest’ atto cristallizza tutta la procedura di riscossione, con la conseguenza che anche eventuali eccezioni di prescrizione, se non tempestivamente eccepite, non potranno più essere valutate dai giudici tributari.
Questo assunto è contenuto nel principio di diritto che è espresso nella sentenza indicata, con il richiamo all’obbligatorietà dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento e non già la mera facoltà di reclamarlo.
In termini pratici vuol dire che in caso di contestazioni per esempio sull’intervenuta prescrizione tutti gli atti dell’Agenzia Riscossione dovranno essere impugnati!
Riferivamo nella GAZZETTA TRIBUTARIA N. 53/2025 la sostanziale invarianza del numero delle cause tributarie: una pronuncia come quella commentata nella sentenza 6436 certamente non porta a ridurre il carico generale del contenzioso tributario.
Ma questa sentenza si fa notare anche per la dimensione monstre delle spese legali a cui è stato condannato il contribuente ricorrente: 29mila euro, oltre a quanto prenotato a debito!
Oltre tutto l’Agenzia Riscossione era difesa dall’Avvocatura di Stato, che sono dipendenti con stipendio fisso, e quindi non deve scontarsi con le dimensioni delle professioni del libero foro: una somma decisamente insolita e fino ad ora non abbiamo mai visto essere liquidata in questa misura a favore dei contribuenti vincitori!
In attesa di ricevere le liquidazioni indicate, però facciamo tesoro dell’invito della Cassazione: se vuoi far valere ragioni di riscossione devono essere impugnati tutti gli atti dell’Agenzia, e guai ai pigri!
Gazzetta Tributaria 55, 25/03/2025
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