11 Apr GIUSTIZIA TRIBUTARIA TRA TEORIA E SOSTANZA (Gazzetta Tributaria n.40/2023)
40 – Un caso recentissimo sottolinea come vi sia un generale squilibrio tra le parti in causa.
L’art.24 della nostra Carta Costituzionale sottolinea come il diritto alla difesa sia sacro ed inviolabile e proprio in tale riconoscimento promette la assicurazione ai “non abbienti” di mezzi di difesa a carico della collettività (gratuito patrocinio).
Anche nel mondo tributario il problema (teorico) del costo della difesa era stato affrontato dal D.Lgs. 546/92 sul processo, e successivamente definito dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) che ha istituito anche presso le Corti Tributarie le commissioni per il gratuito patrocinio.
Tutto teoricamente corretto, ma in pratica vige ancora un principio di comunque sostanziale soccombenza nei confronti del “pubblico” per cui se il contribuente ha torto deve rifondere alla controparte le spese di lite, mentre se ha ragione …… appare equo compensare le spese……
Un caso capitato di recente rappresenta la più eclatante dimostrazione di questa sostanziale ingiustizia.
La Regione Lombardia (che per talune fattispecie ha autonomia impositiva) notifica ad un contribuente persona fisica un accertamento che tra imposta e sanzioni pesa per quasi 750mila euro!
La nostra difesa in primo grado ottiene un drastico ridimensionamento della pretesa (scesa a meno di cinquantamila euro), ma viene respinta la domanda di estromissione dalla fattispecie delineata.
A seguito di appello del contribuente (e del suo difensore) viene riconosciuto che lo stesso è estraneo alla fattispecie delineata e quindi escluso da ogni rilievo di soggezione impositiva.
Anche il giudice di appello, però, “riconosciute le lacune della ricostruzione in fatto della complessa vicend……compensa interamente tra tutte le parti anche le spese del presente grado”
Quindi il nostro cittadino, che è stato chiamato in causa con una richiesta di pagamento di ben oltre mezzo milione di euro ha dovuto reclamare la propria estraneità e successivamente percorrere due gradi di giudizio per sentire il giudice affermare che la sua chiamata in causa era dovuta a “lacune” della parte pubblica ma…… ciascuno sostiene le spese di causa che lo riguardano, pur avendo ragione.
Con la differenza, non marginale, che l’ente pubblico è normalmente difeso dall’Avvocatura di Stato o dall’Avvocatura Regionale, difensori già a libro paga, mentre il privato deve affidarsi ad un difensore che presenterà la doverosa parcella specifica!
E allora il diritto alla giustizia soffre di talune distonie che ne minano l’equità: non è possibile che l’alone di super partes dell’ente pubblico faccia sì che anche se sbaglia – e capita in metà dei casi! – non paghi le spese, perché così non è assicurato il diritto (sacro) alla difesa.
La teoria della equidistanza della Giustizia Tributaria dovrebbe avere riguardo anche a tale aspetto.
Gazzetta Tributaria 40, 11/04/2023
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