28 Mar Gazzetta Tributaria Edizione 9/2019 contributi (n.17-18)
18- DEFINIZIONE DELLE LITI TRIBUTARIE – ISTRUZIONI PER L’USO (5)
Completiamo per il momento l’approfondimento delle norme sulla definizione delle liti tributarie come previsto dall’art.6 del D.L. 119/18
Dopo la trattazione nei numeri precedenti delle varie fattispecie che possono presentarsi al contribuente concludiamo questa sommaria panoramica delle norme con talune considerazioni sia di merito che di stile.
Il decreto sulla chiusura delle liti ha visto la luce alla fine di ottobre 2018; è stato convertito nella legge 136/2018 di fine dicembre e fissa come data limite per la presentazione della domanda di definizione il 31 maggio 2019.
A due mesi dalla scadenza l’unica voce che non si è ancore espressa è quella ufficiale dell’Agenzia, mentre i commentatori sono impegnati nel rendere accettabile un complesso di norme dalle incongruenze lampanti e dalle realizzazioni incerte.!
Ma la tanto auspicata circolare ufficiale del Dipartimento legale dell’Agenzia non vede la luce, mentre i casi da risolvere sono frequenti e non di poco conto.
Il concetto di parte
Un problema tra quelli più controversi è rappresentato dalla necessità che l’Agenzia delle Entrate sia parte nel processo: è una scelta del legislatore per escludere semplici atti di riscossione e quindi in linea di massima condivisibile; non è chiaro invece che termini temporali debba avere la qualifica di parte dell’Agenzia delle Entrate.
Certamente se il ricorso è stato indirizzato a questa vuol dire che la controversia deve essere pendente alla data del 24 ottobre 2018; ma l’Agenzia delle Entrate può intervenire o essere chiamata in giudizio in controversie già iniziate da tempo, ed allora si deve attribuire rilevanza al fatto che l’intervento sia avvenuto prima o dopo il 24 ottobre 2018, a prescindere dalla data di inizio della controversia? Una conclusione francamente inaccettabile: si provi ad immaginare che una controversia sia iniziata con citazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione a metà giugno 2018 e costituzione in giudizio nei termini a metà luglio 2018; a seconda che l’Agenzia delle Entrate ritenga di intervenire in giudizio con atto notificati prima o dopo il 24 ottobre 2018 ma assumendo comunque la qualifica di parte la controversia sarà o meno definibile, una situazione che ricorda la clausola meramente potestativa che il nostro Codice Civile dichiara nulla!
Sosteniamo che la controversia regolarmente instaurata e in cui l’Agenzia delle Entrate sia validamente intervenuta o chiamata in giudizio entro il termine di conversione del decreto legge 119/2018 sia suscettibile, se sono presenti le altre caratteristiche, di definizione agevolata.
I tributi locali
Una particolarità che appare sino ad ora sottovalutata, almeno per quanto riguarda l’esecuzione degli adempimenti necessari è quello dei tributi locali. Come è noto questi vanno dalla Tarsu o Tari all’occupazione spazi pubblici alla tassa rifiuti speciali all’IMU e così via, e talvolta le dimensioni economiche delle liti sono rilevanti
Il comma 16 dell’art.6/117 continuamente citato afferma che entro il 31 marzo 2019 ciascun ente territoriale può stabilire l’applicazione dei principi dell’intero art.6/117 alle vertenze in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Questo commento della Gazzetta sarà accessibile pochi giorni prima del 31 marzo e non risulta che ad oggi alcun ente territoriale abbia proceduto ad adottare i provvedimenti necessari!(Il 31 marzo (tra l’altro domenica!) è alle porte e non si notano movimenti.
Quand’anche venissero ora adottati per tempo i provvedimenti operativi necessari i contribuenti che hanno in essere una vertenza con l’ente locale avrebbero due mesi scarsi per valutare la convenienza e le modalità di adesione alla definizione nei confronti del Comune, mentre i “contribuenti erariali” hanno avuto dalla metà di dicembre a fine maggio!!
Inoltre appare significativo l’accenno che fa il legislatore alla possibilità di definire la lite nei confronti dell’ente strumentale dell’ente locale; questo potrebbe essere il concessionario del servizio pubblicità, della somministrazione di acqua ecc.
Viene da chiedersi, allora, perché per il comune l’ente strumentale potrebbe essere parte della lite definite e l’Agenzia Entrate Riscossione (ente strumentale per l’Agenzia Entrate) non può invece essere presente nella definizione “maggiore”
Un vecchio proverbio afferma che la “gatta frettolosa partorisce gattini ciechi”; anche il legislatore frettoloso, però, non scherza!
Gazzetta 18, 2019
17- UNA PESSIMA PUBBLICITA’
La desolata scomparsa del contributo pubblicità.
Già due volte, nel n. 10 e nel n.22 della nostra GAZZETTA del 2018 ci siamo occupati del contributo pubblicità che con l’attribuzione di un credito fiscale ha cercato di dare nuova linfa al settore dell’editoria, consentendo agli inserzionisti che avessero incrementato i propri investimenti di recuperare una parte significativa di tale esborso attraverso il contributo fiscale e contemporaneamente abolendo quel contributo pubblico alla stampa che spesso si tramutava in un sussidio per le testate di partito.
Partito con grande enfasi, il contributo fiscale ha conosciuto momenti di confusione in attesa delle norme applicative ed ora mestamente scompare nel mare delle promesse non mantenute da parte di questo governo che probabilmente non sa far di conto e che certamente non considera necessario mantenere le promesso ( i pensionati ne sanno ben qualche cosa!)
La legge istitutiva del contributo (D.L.50/2017) prevede che le imprese interessate presentino apposita comunicazione dal 1° al 31° marzo di ogni anno in base a modalità definite con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (provvedimento a oggi inesistente); inoltre le domando potrebbero essere presentate solo se vi sia la certezza della disponibilità delle necessarie risorse, e per il 2019 tale disponibilità non c’è, non essendo stato rifinanziato il provvedimento!
Quindi si deve ritenere che per questo anno non vi saranno incentivi alla spesa pubblicitaria, con evidente delusione per chi credeva in tale mezzo di promozione del proprio business, e tale risultato viene ottenuto senza una bocciatura espressa, o approvazione di una norma contraria, ma solo con una omissione!
Ma vi è ancora di peggio: alla fine di marzo 2019, quando i bilanci del 2018 sono già fatti e taluni anche approvati dalle assemblee, non è dato conoscere la percentuale del bonus per l’anno precedente, percentuale che viene stabilità in base a ripartizione dal Dipartimento dell’Editoria, che probabilmente non ha ancora completato i conteggi:
Quindi i bilanci 2018 potrebbero essere imprecisi nella misura del credito, ma non per colpa della società, e fino alla comunicazione della percentuale definitiva non sarà possibile emettere il modello F24 per godere del credito maturato!.
Facilmente il credito sarà definitivamente quantificato nel corso del 2019, e quindi andrà formalmente indicato nella sua cifra precisa nel mod. Unico 2020 – quadro RU – in quanto conosciuto prima della scadenza del termine della dichiarazione; (Ottobre 2020) altrettanto facilmente l’importo indicato non avrà esatta corrispondenza con quanto esposto nei bilanci, dato che al momento della chiusura dei conti la dimensione del credito riconosciuto non era ancore nota.
Per chi desidera chiarezza e linearità dei comportamento siamo in presenza di una ben rilevante confusione: potremmo dire una gran brutta pubblicità proprio in questa materia per i nostri governanti!
Gazzetta 17, 2019
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