04 Mar Gazzetta Tributaria Edizione 8/2019 contributi (n. 15-16)
16- L’INCERTEZZA DELLE SCADENZE E IL PROFESSIONISTA SUDDITO
Tra rinvii dell’ultima ora e adempimenti assurdi si guasta il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
L’art. 98 della Costituzione prevede che i pubblici impiegati e la pubblica amministrazione sia al servizio esclusivo della Nazione: certi comportamenti fanno però ritenere che siano “contro” il servizio al pubblico!
L’esempio delle scadenze tributarie e non solo degli ultimi giorni è emblematico e desolante.
Dapprima abbiamo la vicenda della comunicazione degli interventi per risparmio energetico, che interessa un’ampia pluralità di contribuenti ma soprattutto riguarda gli adempimenti dei professionisti incaricati di assistere questi contribuenti, che avendo l’opportunità di risparmiare una parte delle imposte dovute sono molto sensibili all’operatività del “bonus”.
Dapprima un rinvio di due giorni di una scadenza – comunicazione ENEA; Gazzetta Tributaria n. 14 – che appariva assurda, poi un rinvio più ampio per una nuova scadenza a fine Aprile. .
Ora un comunicato stampa (ma le fonti del diritto sono queste?) del Ministero delle Finanze emanato il giorno 27 febbraio di sera rinvia al 30 aprile 2019 le scadenze del 28 febbraio (IVA, spesometro, rapporti con l’estero), raggiungendo gli studi quanto erano chiusi, con l’affanno degli ultimi adempimenti oramai consumato!
Poche ore prima una disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate rinvia all’8 marzo (la festa delle donne non c’entra!) la scadenza prevista per il 28 febbraio per gli amministratori di condominio per comunicare i dati per le spese sostenute nel 2018 per le migliorie deducibili dai condomini attraverso la dichiarazione precompilata.
In una settimana tre rinvii a tre date diverse e sempre comunicati all’ultimo momento, con totale disprezzo dell’attività dei professionisti che per inseguire le scadenze che divengono poi variabili, compiono sforzi rilevanti.
Una corretta programmazione delle attività sia del contribuente che della Pubblica Amministrazione porterebbe solo benefici, ma viene il sospetto che vi sia un sottile compiacimento nell’esercitare il potere che costringe il professionista suddito a inseguire quello che a volte sembra il capriccio del burocrate – vedi adempimento ENEA!
La stampa specializzata ha riportato in questi giorni la notizia che un disegno di legge all’esame della Camera avrebbe stabilito sin da ora il rinvio della scadenza per la dichiarazione dei redditi annuali al 30 novembre di ogni anno al posto del 31 ottobre della più recente tradizione – si tratta di un rinvio preventivo!!
Non sappiamo se si tratti di un tentativo di mettere le mani avanti oppure voglia rappresentare un nuovo modo di concepire la comunicazione con i contribuenti ed i loro professionisti.
Speriamo che sia un nuovo approccio positivo.
Gazzetta 16, 2019
15- DEFINIZIONE DELLE LITI TRIBUTARIE _ ISTRUZIONI PER L’USO (4)
Il beneficio della pace
La definizione delle liti tributarie, identificate come nelle precedenti puntate della Gazzetta, comporta in genere un significativo vantaggio per il contribuente in quanto permette in tutti i casi quanto meno di annullare le sanzioni e gli interessi connessi con la lite, oltre ad eventuali componenti accessorie: spese di lite, diritti di notifica e simili, aggi di riscossione se la controversia ha riguardato situazioni che avevano quale presupposto una cartella di pagamento.
In molti casi solo l’abbuono di sanzioni ed interessi rende oltremodo conveniente la definizione anche in caso di soccombenza nei gradi percorsi; a questo abbattimento dell’importo dovuto si aggiunge anche una favorevole dilazione di pagamento, dato che l’importo dovuto per la definizione, se superiore a mille euro, può essere pagato in rate trimestrali ripartite fino a cinque anni, con la prima scadente il 31 maggio 2019 e con l’aggiunta dei soli interessi legali.
A seconda poi dello stato e della dinamica della lite vi possono essere riduzioni dell’importo dovuto (il solo tributo) secondo una logica premiale che a volte appare incomprensibile ed a volte generosa.
Infatti, il solo fatto di avere presentato un ricorso, per una vertenza che rientra tra quelle definibili, prima del 24 ottobre 2018, cui è seguita poi la regolare iscrizione a ruolo della vertenza, comporta una riduzione del tributo accertato del 10% ; se il contribuente ha vinto in primo grado la riduzione sale al 60% dell’accertato; se il contribuente ha vinto in secondo grado, senza tenere conto del risultato del primo grado, l’abbuono cresce all’85%; in caso di vittoria in primo e secondo grado e ricorso in Cassazione dell’Agenzia la riduzione diventa addirittura del 95% in sostanza in caso di doppia conforme a favore dei contribuenti nei giudizi di merito e ricorso pendente viene castigata l’ostinata volontà litigiosa dell’Agenzia chiedendo un “obolo simbolico” al contribuente.
Deve essere considerato che la chiusura della lite in termini agevolati comporta la rinuncia anche ad eventuali crediti per spese di lite a carico della parte soccombente maturati nei gradi che sono stati chiusi da una sentenza
La legge precisa che dalle somme dovute per la definizione si scomputano gli eventuali importi già pagati in corso di lite con le iscrizioni provvisorie a ruolo, con l’avvertenza che comunque non potranno essere disposti rimborsi; inoltre alle somme dovute per la definizione non si applica l’istituto della compensazione con altri crediti tributari.
Non è chiaro se lo scomputo delle somme pagate per iscrizione provvisoria deve essere per il valore nominale del tributo pagato ovvero per l’importo effettivamente sborsato, con eventuali interessi, sanzioni e aggi di riscossione; propendiamo per questa seconda ipotesi, per cui viene recuperato l’intero importo pagato.
Nel caso la controversia riguardi solo sanzioni non collegate al tributo la lite si definisce con il pagamento di un importo del 40% di quanto richiesto, che si riduce al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia nel primo grado di giudizio (una vertenza per sole sanziono non può giungere in Cassazione).
Nulla dice la norma in caso di sanzioni non pecuniarie, quali per esempio la chiusura dell’esercizio commerciale per un certo periodo ma certamente interverrà un chiarimento in merito; non vi è bisogno di chiarimento per quanto riguarda invece la fattispecie dei coobbligati, che sono in ogni caso beneficiati dalla definizione della lite richiesta da uno solo di questi, purchè la definizione venga perfezionata con il versamento almeno della prima rata.
Si attendono ancora istruzioni al riguardo dell’efficacia automatica o meno e con quali effetti quantitativi nel rapporto tra società di persone e imponibile dei singoli soci, a cui viene applicata per trasparenza l’imposizione sugli importi anche rettificati: vi è un salto temporale che sembrerebbe penalizzare questi soci che non possono agire direttamente ma che comunque si rovano incisi dal comportamento della società partecipata.
Il 6° comma dell’art. 6 del D.L. 119/18, la norma base, afferma che nel caso non vi siano importi da versare la lite si definisce con la semplice presentazione della domanda, lasciando rilevanti dubbi in merito a tale affermazione: una lite senza importi da versare potrebbe riguardare luna riduzione della perdita di esercizio per ripresa di costi, per esempio, e la definizione che effetto può aver: annulla l’accertamento e convalida il comportamento del contribuente, anche se magari vi è stata una prima pronuncia negativa?
Gazzetta 15, 2019
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