22 Feb Gazzetta Tributaria Edizione 5/2019 contributi (n.9-10)
10- FISCHIETTI D’ORO (!)
Ma non sono arbitri.
Più si approfondisce il mondo fiscale meno noto e più stupiscono le scoperte che si vengono a realizzare.
Da anni – almeno 15 – nel mondo americano si è sviluppata una sorta di collaborazione sotto traccia tra contribuenti e IRS (l’Agenzia delle Entrate Federale) che ha istituto un apposito servizio di identificazione e collaborazione tra i whistleblower ( soffiatori di fischietto, letteralmente ) cioè gli informatori, e l’Amministrazione, ipotizzando la stipulazione di appositi accordi per definire la misura del premio spettante al “fischietto”; infatti l’attività di segnalazione è remunerata con una percentuale riferita a quanto incassato a seguito della segnalazione, percentuale che varia dal 15 al 30%!!
Gli whistlerblower possono indicare una pratica di evasione o segnalare comportamenti che portano a risultati illeciti di risparmio di imposta (rimane sempre il dubbio sulla rilevanza di comportamenti a cavallo tra atti di elusione e legittimo risparmio)
Perla prima volta, però vengono portati a conoscenza del mondo i risultati ottenuti da questa modalità collaterale di combattere l’evasione, indicando che nel 2017 vi è stata la conclusione di 217 pratiche che hanno portato nelle casse federali un maggiore incasso di quasi 1,5 miliardi di dollari e consentendo di attribuire ai denuncianti-fischiatori un beneficio di oltre 312milioni di dollari! (in media più di un milione a testa).
Mentre a volte si sollevano dubbi sull’attribuzione di premi di rendimento o simili ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate non consta che lo stesso sgomento risulti per questi premi milionari che derivano solo da una attività di delazione e vanno a colleghi, vicini di casa e concorrenti.
E’ ben vero che il Fisco è abituato a pagare per incassare il dovuto – si pensi all’aggio dell’esattore per riscuotere le imposte – ma in questo caso la percentuale del premio appare decisamente invitante, anche tenuto conto che l’apposito “Ufficio Whistleblower” istruisce pratiche solo per imposti superiori a 2 milioni di dollari se società e 200.000dollari se persona fisica; è anche previsto che avverso la determinazione del premio che viene effettuata dal citato ufficio sia possibile il ricorso alla Corte Tributaria.
Il premio spetta solo alla conclusione del percorso di definizione o contestazione che il contribuente abbia intrapreso nei confronti dell’IRS, e questo vuol dire un’attesa di almeno 7/8 anni; ben poco se si considera che la durata del processo tributario, con i tre gradi di giudizio, appare almeno doppia in Italia e tra la data dell’evento e l’emissione dell’avviso di accertamento decorrono almeno 4 anni.!
Chissà poi se questo premio federale viene tassato in capo al fischietto!
Gazzetta 9, 2019
9- DEFINIZIONE DELLE LITI TRIBUTARIE – ISTRUZIONI PER L’USO (1)
Modello di richiesta
Dal giorno 19 febbraio 2019 scorso è disponibile il modello ufficiale, approvato con provvedimento 39209 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”. (art.6 D.L.119/18)
A titolo di curiosità specifichiamo che il modello si chiama DCT/18 anche se venuto alla luce nel 2019.
Già la lunghezza del titolo del modello lascia intendere le complicazioni che soggiacciono alla fattispecie che si vorrebbe agevolare, e che formeranno oggetto delle prossime trattazioni approfondite della Gazzetta Tributaria ( per non falcidiare per noia i nostri 26 lettori – 1 – inframezzeremo queste boriose trattazioni con facezie tributarie!)
Tempi e formalità della domanda
Il modello deve essere presentato solamente:
in forma cartacea – di persona – presso un qualunque Ufficio Territoriale di qualunque Agenzia delle Entrate;
in forma telematica sia attraverso Entratel o Fisco on line che affidandosi ad un intermediario abilitato che assume l’incarico di inviare (come per le dichiarazioni annuali) il modello all’Agenzia e consegnerà la relativa ricevuta al contribuente.
E’ quindi esclusa ogni forma di spedizione sia essa postale che telematica – PEC o mail ordinaria, sia effettuata dal contribuente che dall’intermediario.
A parte l’ovvia considerazione che appare singolare la facoltà di presentare cartaceamente e di persona, ovunque in Italia, la domanda, mentre per esempio le dichiarazioni annuali o le denunce di successione non possono vivere più la trasmissione cartacea, indichiamo che non è il caso di affrettarsi in quanto mancano ancora taluni elementi essenziali
Il modello prevede alla seconda pagina, quarta riga dal basso, la necessità di indicare la data di versamento dell’importo calcolato per la definizione o della prima rata dello stesso; dato che vi è tempo per la presentazione sino al 31/05/2019 è da ritenere che ben pochi si affretteranno a versare il dovuto e per poter compilare il modulo il versamento deve precedere l’inserimento dei dati.
Con successivo provvedimento del 21 febbraio 2019 (risoluzione n. 29) sono stati identificati i codici di versamento da utilizzare per la compilazione del mod. F24 necessario per dare il via, ed eventualmente concludere la definizione; si tratta di sette codici da PF30 a PF36 che non riportiamo per non gravare il lettore di elenchi non significativi ma che sono a disposizione. Sarà cura del nostro studio verificare la corretta compilazione del modello di versamento.
Nel caso di definizioni che non comportino necessità di versamenti dovranno essere sempre indicati nei vari quadri riferiti agli elementi quantitativi di tributo i numero “zero”; in questo caso potremo forse essere in prima fila per la presentazione!:
A tal riguardo segnaliamo che le motivazioni al provvedimento di approvazione del modello di domanda indicano al punto 4.2 che sarà successivamente comunicata la data a partire dalla quale sarà
possibile la trasmissione telematica e la compilazione del modello on line; per ora, quindi, approfondiamo solo la teoria!
Saremo sicuramente tempestivi nell’indicare questi elementi tecnici ancora ignoti appena conoscibili; per altro l’art.6 della legge agevolativa nella forma definitiva è noto dal 17 dicembre 2018; se il modello di domanda ha atteso due mesi per vedere la luce (e non presenta alcuna difficoltà grafica !) anche gli elementi complementari se la prenderanno comoda!
Pur essendo in presenza di una controversia tributaria – che di per se prevede obbligatoriamente un difensore tecnico e normalmente anche una elezione di domicilio presso lo studio di questi, tranne casi marginali e irrilevanti, – il modello prevede l’indicazione dei dati anagrafici e di residenza solo del contribuente e la sottoscrizione di questi e non del difensore; per altro non pare che l’indicazione di un domicilio diverso, che coincide con quello esistente in ricorso, possa costituire motivo di nullità della domanda.
Stante invece la struttura rigida della domanda un atto sottoscritto dal difensore, anche se espressamente facoltizzato, nella procura alle liti, a presentare istanze di definizione e simili, dovrebbe essere ritenuto non valido.
Nell’ambito delle incertezze in sede di preparazione della domanda si segnala che il primo dato richiesto nel frontespizio è l’indicazione dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate “competente” .Sono frequenti i casi di pluralità di controparti, sia per motivi territoriali che di dimensioni del contribuente ( si pensi alle controversie sulla residenza e il domicilio fiscale, ovvero quelle che riguardano grandi aziende , trattate dalla Direzione Regionale, ma per motivi marginali (imposta di registro e simili accertate da una Direzione Provinciale):qual è l’Ufficio competente?
…………..( segue)
Gazzetta 10, 2019
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