27 Mar Gazzetta Tributaria Edizione 4/2020 contributi (n. 8-9)
9- TRA MITO E REALTA’
IL BENEFICIO DELL’ESENZIONE DA RITENUTA
Il decreto legge 18/2020,c.d. Salva Italia, è stato emanato cercando di raggiungere una serie di finalità, tra le quali è espressamente compresa quella di consentire ai cittadini di disporre, in questo momento complicato, di un incremento di liquidità: di qui il rinvio di taluni versamenti di importi comunque dovuti per scadenze fiscali o previdenziali.
Per raggiungere questo scopo è stata formulata, e debitamente strombazzata, una ipotesi di incasso di compensi al lordo della ritenuta d’acconto di cui agli artt.25 e 25bis del D.P.R. 600/73
Si tratta delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sui compensi provvigionali, che hanno presupposti e misure diverse.
Ma questo intento, ragionevole, viene di fatto vanificato dalle limitazioni che pone la norma: sono interessati solo gli incassi avvenuti dal 17 al 31 marzo 2020, il beneficio spetta solo a chi effettua una apposta comunicazione preventiva al proprio cliente in cui si attesti di essere nelle condizioni di godere dell’esenzione, previa verifica dell’esistenza dei presupposti stabiliti dal decreto.
E vediamo questi presupposti: il lavoratore autonomo deve avere avuto nel periodo d’imposta 2019 un volume di affari non superiore a € 400.000,00; nel mese di febbraio 2020 non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato; dato che si tratta di compensi di lavoro autonomo il pagamento degli stessi deve avvenire entro il 31 marzo 2020.
Il beneficio, inoltre, consiste nel differimento del versamento della ritenuta che deve essere corrisposta dal percettore l compenso entro il mese di maggio 2020, o pagata ratealmente in cinque rate mensili, senza interessi, a partire dal maggio 2020.
Tra i tanti silenzi nulla dice il legislatore se in questo modo solo il percettore assume la veste di sostituto d’imposta o rimane la solidarietà tra erogante e lavoratore autonomo, con tutti i rischi relativi.
Non è invece prevista la possibilità di considerare al lordo i corrispettivi incassati ed eventualmente liquidare l’imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale, operazione che avrebbe veramente incrementato la liquidità.
In sostanza ad una platea ristretta di lavoratori autonomi (in ogni caso non saranno interessati gli artigiani ed i piccoli imprenditori, ma solo i professionisti, agenti di commercio e promotori finanziari, purchè non abbiano avuto costi per collaboratori nel febbraio 2020 – e non è chiaro se si tratta di costi contabilizzato o effettivamente corrisposti) è consentito di differire di qualche mese l’onere della ritenuta sui soli compensi incassati in uno spazio temporale di meno di quindici giorni, dato che dal 1° aprile 2020 si torna al regime ordinario.
In termini giocosi William Shakespeare aveva scritto una commedia “Molto rumore per nulla”; nel nostro caso manca solo l’ambiente giocoso, ma la sostanza non cambia.
Gazzetta 9, 2020
8- URGENZA, CONFUSIONE E CONTRADDIZIONI
LE SCADENZE TRIBUTARIE IN EMERGENZA
Un vecchio detto raccomanda di non “sparare sulla Croce Rossa” che non vuole essere un’applicazione della convenzione di Ginevra ma una raccomandazione di non criticare chi in emergenza cerca di portare aiuto.
Fedeli a questo principio che per decenni ha segnato l’attività questo contributo non sarà un elenco di imprecisioni e lamentele ma un piccolo salvagente per quando, speriamo presto, riprendendo i ritmi consueti dovremo mettere ordine nelle convulse (in)attività di queste settimane.
La produzione normativa del Governo in questi giorni è stata certamente più dettata dall’urgenza miope del contingente che dalla pacata costruzione di un futuro: oltre 15 provvedimenti aventi forza di legge con quasi trecento articoli!
Come sottolinea anche l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare n.6 l’attività degli uffici in questi giorno non è sospesa, ma deve tenere conto delle particolari circostanze di un paese fermo; ecco quindi la disposizione generale dell’art.67 del decreto-legge 17/2020 che “sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (meglio 1 giugno perché il 31 maggio è domenica!) i termini relativi alle attività di liquidazione controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso da parte degli uffici impositori”
Questa riteniamo debba essere la chiave di lettura di tutte le disposizioni esistenti, anche se sia il legislatore che l’Agenzia si sono adoperati, a volte aumentando la confusione, nel sezionare le varie previsioni e richiami compilando la lista “dei buoni e dei cattivi” ed ecco che viene affermato che i termini sono prorogati per il pagamento delle rottamazioni delle cartelle di pagamento ma non per quanto dovuto a seguito di accertamento con adesione; era stato addirittura avanzato il principio che il rinvio dei pagamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute effettuate dovesse riguardare solo quanto dovuto dal datore di lavoro, con esclusione di quanto a carico del percipiente ( si tenga conto che nella contribuzione INPS una quota è dovuta dal dipendente e una quota dal datore di lavoro), ma fortunatamente tale bizantina distinzione è stata, dopo tre giorni, smentita.
Ancora vi sarebbero, ad oggi, termini di pagamento che sono stati prorogati di quattro giorni, di due mesi, di tre mesi e così via, mentre rimane il grande dubbio sulle formalità pressoché quotidiane riguardanti la fatturazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi, che potrebbero non essere compresi in questo differimento generalizzato (anche se la sospensione fino al 30/06/2020 per gli adempienti tributari di cui all’art.62 del D.L.18/20 potrebbe ricomprenderla).
Al momento in cui vengono redatte queste note siamo a conoscenza che è stato annunciato un decreto “organico” in materia fiscale e speriamo che riesca a mettere ordine nella aggrovigliata materia: in ogni caso ricordiamo allo sconcertato contribuente che vi sono alcuni principi fondamentali nel nostro ordinamento, non ancora travolti dall’emergenza epidemia: il legittimo affidamento e le obbiettive condizioni di incertezza, entrambi questi istituti consentono di restare indenni da sanzioni per eventuali errori non punibili.
Il legittimo affidamento (art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente) manda assolto il contribuente che si è “fidato” delle affermazioni della pubblica amministrazione sulla base di promesse e anticipazioni ma che poi, a posteriori, si trova in difetto; le condizioni di incertezza (art.5 D.Lgs.472/97 – Sanzioni) escludono da ogni sanzione chi si è comportato secondo “obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni”.
Riteniamo che entrambe le circostanze siano ben presenti in questi complicati giorni di reazione all’epidemia, e saremo ben disponibili a difendere (pro bono) ogni contribuente che dovesse trovarsi sanzionato per inaccettabili ritardi d’urgenza.
Gazzetta 8, 2020
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