Gazzetta Tributaria Edizione 4/2019 contributi (n.7-8)

Gazzetta Tributaria Edizione 4/2019 contributi (n.7-8)

8- QUANDO IL TEMPO HA UN PESO DIFFERENTE

Il rinvio per due giorni dell’obbligo di comunicazione all’ENEA per il risparmio energetico.

 

Nel nostro paese dalle numerose formalità, spesso ridondanti ed inutili, certamente pochi hanno avuto riguardo a quelle connesse con le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico, cui per altro anche taluni quotidiani oltre all’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate, avevano dedicato attenzione.

Intendiamo riferirci all’obbligo di comunicare ad ENEA una serie di specifiche tecniche relative agli interventi effettuati per migliorare il consumo energetico della propria abitazione: si tratta quindi di un ambito più ristretto delle semplici ristrutturazioni edilizie, dato che debbono avere una componente di miglioramento termico, ma ricomprende invece anche il “bonus mobili” qualora i nuovi elettrodomestici installati abbiano portato ad un risparmio energetico.

L’obbligo è stabilito dalla legge di bilancio dello scorso anno (legge 205/2017) che ha modificato la norma principale sugli interventi edilizi (art. 16 D.L. 63/2013).

In sostanza, entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento deve essere inviata per via telematica all’ENEA una certificazione redatta da un tecnico che fornisca una serie di dati specifici in relazione alle modifiche realizzate o ai nuovi apparecchi installati.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ma l’ENEA ha comunicato le informazioni ritenute necessarie e le modalità di invio solo il 21 novembre 2018; il termine dei 90 giorni pertanto sarebbe scaduto il 19 gennaio 2019,

Con un comunicato diffuso il 14 febbraio (non c’entra San Valentino!) candidamente ENEA ha informato che avendo riscontrato una interruzione del proprio sistema informatico di un paio di giorni il termine per l’invio della comunicazione è differito al 21 febbraio 2019.

Un paio di considerazioni.

Intanto basta una interruzione nel sistema informatico dell’ente destinatario di un adempimento per differire un termine, e perché lo stesso non vale per l’eventuale interruzione nel sistema del contribuente (o del suo delegato) che deve comunicare l’adempimento? Sarebbe forse pretendere troppo che in un sistema oramai condizionato dagli adempimenti e formalità da eseguire in via informatica venga considerata in modo bilaterale e simmetrica la necessità di disporre di strumenti funzionanti?

Inoltre una informazione corretta avrebbe dovuto sottolineare che il ritardo nell’invio delle comunicazione all’ENEA non preclude in alcun modo il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle varie leggi; al massimo si tratta di un ritardo sanzionato in via residuale con l’addebito della sanzione da 250 a 2.500 euro, e se la formalità viene eseguita entro un termine tardivo ragionevole (fino a due anni dalla scadenza in assenza di contestazione)  l’importo dovuto si riduce a poco più di quaranta euro!

Tutto sommato si potrebbe parafrasare il grande Willam Shakespeare per affermare “tanto rumore per nulla” salvo mantenere il contribuente in uno stato di tensione per l’inseguimento delle più svariate scadenze.

 

 

Gazzetta 8, 2019

 

 

7- DAL TOVAGLIOLO AL GUANTO SANITARIO

Gli accertamenti basati sul consumo di materiali monouso

 

Una delle prime sentenze di quest’anno della Corte di Cassazione in materia di validità degli accertamenti induttivi è stata dedicata ad un dentista che aveva emesso un numero di fatture esiguo in relazione ai giorni lavorati, ai materiali impiegati ed alle sedute dedicate a ciascun paziente. (sentenza 3290/2019)

Già in passato la Corte aveva confermato la validità dell’accertamento basato sul conteggio dei guanti monouso impiegati e degli aspira saliva utilizzati, per desumere il numero di sedute svolte e conseguentemente la validità della presunzione dei corrispondenti ricavi stimati, contrapposti alle poche fatture emesse.

E’ oramai una costante da parte della Suprema Corte ritenere che gli elementi presuntivi derivanti da valutazioni di distorsioni quantitative ( si ricordi il tovagliometro, le tazzine di caffè, le bottiglie di acqua minerale per i ristoranti; il numero delle lenzuola lavate per gli affittacamere ecc.) costituiscono un valido metodo di accertamento anche in presenza di una contabilità formalmente corretta e devono essere contestati non sulla base di considerazioni teoriche riguardo la validità della presunzione ma solamente ricorrendo ad elementi quantitativi oggettivi.

Una difesa agguerrita dovrà quindi creare le argomentazioni necessario in base ad elementi direttamente riferibili alle attività svolte, senza tralasciare la componente ragionevole della economicità dell’esercizio della professione o della attività.

Non è escluso che una attività difensiva agguerrita e documentata possa smontare queste presunzioni, ma si deve abbandonare quel comune senso di impunità che permeava l’attività di tanti contribuenti!

 

 

Gazzetta 7, 2019

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