Gazzetta Tributaria Edizione 3/2018 ( contributi n. 8-9-10 )

Gazzetta Tributaria Edizione 3/2018 ( contributi n. 8-9-10 )

 

8- LE ROSE SFIORISCONO IN FRETTA !

La trasmissione dei dati per le dichiarazioni precompilate.

 

La maggior parte dei contribuenti non immagina la molteplicità di adempimenti che costituiscono l’ossatura di un corretto rapporto formali tra cittadini e fisco, con comunicazioni telematiche e scadenze più o meno tassative; in genere l’eventuale inadempimento di chi è tenuto all’ incombenza, professionista o contribuente, è sanzionato con pene degne delle famose grida spagnole citate nei Promessi Sposi (tanto spropositate da divenire inapplicabili!).

La fine di febbraio ha visto una sceneggiata degno di palcoscenici prestigiosi, e non già solo della scrivania di professionisti che nonostante tutto si adoperano per eseguire il loro compito.

Si inizia il 27 febbraio, con un “Comunicato Stampa” che afferma che l’Agenzia valuterà la disapplicazione di sanzioni per ritardi negli adempimenti, tenuto conto delle avverse circostanze metereologiche: sembra la benevolenza del Principe di Macchiavelli che promette forse clemenza, senza vincoli e senza certezze!

Il giorno dopo, 28 febbraio, un altro comunicato stampa informa che la scadenza prevista per detta data, riguardante le comunicazioni delle spese dei condomini, delle rette degli asili, talune spese sanitarie ai fini della preparazione della dichiarazione precompilata è rinviato al 9 marzo. Una ennesima scadenza rinviata l’ultimo giorno, senza considerare che il 7 marzo vi è un altro termine per adempimenti (le certificazioni) e che l’ingorgo è massimo.

Siamo in una situazione di dispregio di quei principi di collaborazione che lo statuto del contribuente, neo maggiorenne, sbandiera con orgoglio e che i professionisti da tanti anni, con pervicacia degno dei mitici stambecchi, continuano ad inseguire per poter svolgere il loro lavoro con serenità e nell’interesse collettivo.

Contemporaneamente, è solo una noterella a margine, rileviamo che da lunedì 26 febbraio nel Regno del Canada è iniziata la possibilità per i contribuenti di presentare la propria dichiarazione dei redditi 2017 in via telefonica

Eppure da quello stato americano ci separa solo una distesa di mare, non anni luce di navigazione siderale!

Forse complice il tempo invernale le rose della settimana scorsa stanno già sfiorendo!

 

 

 

 

9- CUI PRODEST?

La lite tributaria portata all’esasperazione.

Il processo tributario, come ogni vertenza giudiziaria, richiede l’obbligatoria assistenza tecnica di un difensore abilitato. La particolarità di questo processo speciale è che la quasi totalità delle vertenze vede come controparte del contribuente l’Agenzia delle Entrate e per legge questa è difesa nei gradi superiori dall’Avvocatura di Stato, a sua volta struttura con caratteristiche di formalismo forse miope, non con la tensione al risultato del difensore privato.

Questa premessa può forse spiegare le situazioni di pervicace opposizione dell’Agenzia alle conclamate ragioni del contribuente, magari confermate da innumerevoli sentenze a lui favorevoli, come si è verificato nel caso che ha richiesto la pronuncia della Corte di Cassazione n.29026 del 5 dicembre scorso, che si segnala per la sua inutilità.

Esiste nel nostro ordinamento una presunzione relativa di inefficacia del rapporto società in mancanza di determinati requisiti (società di comodo); il contribuente può segnalare in via preventiva che quella certa società non sarà di comodo e l’Agenzia può accettare tale segnalazione o respingerla.

Da oltre vent’anni se l’stanza di riconoscimento viene respinta può essere instaurato il relativo giudizio per far valutare dal Giudice la legittimità del comportamento, ma pervicacemente da oltre vent’anni l’Agenzia afferma aprioristicamente che questo giudizio non si ha da fare e generalmente perde in tutti i gradi del giudizio.

L’ordinanza citata, l’ultima conosciuta,viene dopo due pronunce conformi dei gradi di merito, entrambe favorevoli alla parte, e nonostante la difesa dell’Avvocatura di Stato ha confermato la legittimità del comportamento del contribuente.

L’operatore del diritto tributario si chiede la ragione di tale pervicace ripetizione di una tesi perdente, che comporta spreco di energie, costi per le parti e certamente nessun effetto sul gettito dei tributi!

E’ la più evidente smentita dell’interpretazione dell’Agenzia sul la applicazione del rapporto di “collaborazione e buona fede” che non ci stancheremo mai, per parte nostra, di sostenere quale presupposto per una nuova e serena civiltà fiscale.

Ma forse allo Statuto del Contribuente non basta la maggiore età, deve arrivare a poter votare per il Senato e quindi aspettiamo sino al 2015!

In ogni caso viene spontanea la domanda che si ponevano i nostri padri: a chi giova?

 

 

10 – CONTRIBUTI INCENTIVI: UNA NUOVA FORMA DI AIUTI 

Primo esame dei contributi pubblicitari

La platea dei crediti d’imposta a favore dei contribuenti si va tanto allargando da far ritenere che questa è stata scelta come strada maestra per concedere aiuti ed incentivi sia alle attività produttive che ai contribuenti privati.

Il quotidiano ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “FISCO OGGI” dedica tre articoli ai contributi alle imprese contenuti nella legge di bilancio 2018, trattando di una decina di nuovi o rinnovati ambiti di intervento, quasi a sottolineare come questa forma di aiuto, che si sostanzia in una riduzione di imposte differita nel tempo, sia privilegiata nell’attività di sostegno all’economia, a preferenza dell’erogazione di contributi monetari.

Dedichiamo queste note introduttive dell’argomento, per parte nostra, ad un particolare settore ed un contributo totalmente nuovo nel nostro ordinamento: il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementativi.

I presupposti

Nel 2018 può essere concesso un credito d’imposta per un ammontare rilevante agli investimenti pubblicitari effettuati in misura incrementativa rispetto al 2017 tramite acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali e periodici e su testate televisive e radiofoniche; la misura del credito è pari al 75% del valore incrementale dell’investimento, e in taluni casi può raggiungere il 90% della spesa.

I destinatari della norma

I soggetti beneficiari possono essere sia le imprese, di qualunque dimensione, che i lavoratori autonomi e l’ampliamento della platea lascia intendere che l’iniziativa avrà un notevole successo.

In sostanza vengono a cessare le provvidenze all’editoria che tanto scontento avevano creato nelle forze politiche e nell’opinione pubblica per sostituirle con un altro intervento pubblico visto sotto forma di incentivo ai ricavi pubblicitari.

Ricordiamo che anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito come la spesa pubblicitaria sia generalmente deducile nei costi d’impresa senza la necessità di una stretta correlazione tra costi e ricavi, ma viene privilegiata la riferibilità della spesa all’attività di impresa, come per altro ribadito dall’art.109 TUIR.

 E’ stato preannunciato un regolamento di attuazione del principio indicato, e vi è una particolare attenzione al riguardo tanto che, con prassi assolutamente insolita il Dipartimento dell’Editoria presso il Consiglio dei Ministri ha emanato un proprio schema di regolamento affermando testualmente: “i chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione”

Siamo evidentemente alla realizzazione del regolamenti per interposta direzione!

Saremo lieti di collaborare con tutti gli amici nella applicazione di questi principi che possono dare una boccata di ossigeno al mondo dell’Editoria!

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