Gazzetta Tributaria Edizione 2/2020 contributi (n. 4-5)

Gazzetta Tributaria Edizione 2/2020 contributi (n. 4-5)

5-BELLO È MEGLIO PER TUTTI!
Le spese di rifacimento facciate.

La legge di bilancio 2020 ha portato una innovazione che soddisfa principi estetici più che sociali, ma che avrà sicuramente effetti positivi sull’ambiente “ITALIA”.
Si tratta del c.d. bonus facciate che è trattato dai commi da 219 a 223 dell’art.1 della legge 160/2019 e che prevede un beneficio fiscale (detrazione) del 90% della spesa per il recupero o restauro della facciata esterna di edifici.
Data l’entità del beneficio, e la sua caratteristica innovativa può essere opportuno spendere subito alcune considerazioni sulle norme proposte anche in mancanza della prevista circolare sistematica di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’intento del legislatore è evidentemente quello di agevolare la riqualificazione dell’aspetto estetico dei nostri centri urbani, dato che vengono considerati deducibili gli interventi effettuati sulle facciate esterne di edifici di qualunque genere situati in contesti urbanizzati (non sono agevolabili, per esempio, le migliorie realizzate su edifici fuori dai centri abitati, cascine, ville isolate, rifugi ecc.)
L’intervento è rappresentato da abbellimenti, manutenzioni, pulizia e tinteggiatura esterna di facciate sia di condomini che di singole abitazioni, purchè situate nei centri urbani; nel caso di recupero dell’intero edificio deve essere scomposta la spesa riguardante la facciata esterna con esclusione dal beneficio delle altre parti dell’immobile.
La legge si riferisce alla struttura “opaca” della facciata e questo sta a significare che non sono agevolabili interventi sugli infissi anche se esistenti sulla facciata esterna.
L’agevolazione non ha limiti quantitativi di spesa (elemento abbastanza insolito, ma così prevede la legge!) ma vi è solo un vincolo temporale, in quanto si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2020. Pare di intendere che oggetto dell’agevolazione sarà l’importo speso nel 2020 anche se l’intervento avrà una durata pluriennale, avendo rilievo solo all’effetto “cassa.”
La misura dell’intervento è del 90% della spesa sostenuta nell’anno, importo assolutamente di favore per gli interventi e la detrazione fiscale, come al solito, sarà ripartita di dieci annualità consecutive; dato che la norma non specifica trattarsi di una agevolazione IRPEF ma genericamente di imposta non si esclude che della stessa possa usufruire anche la società immobiliare che possiede l’immobile oggetto dell’intervento.
Al riguardo appare di particolare rilevanza il fatto che la legge si riferisca sempre ad “EDIFICI” e non specificamente a fabbricati abitativi, ovvero che non richiami una o più delle categorie catastali generalmente citate nei provvedimento fiscali.
Si deve quindi desumere che anche edifici non abitativi, purchè ubicati nei centri urbani e bisognosi di interventi estetici sulla facciata faranno godere di un risparmio fiscale del 90% del costo sostenuto, ripartito in dieci anni.
La misura dell’agevolazione, così favorevole, fa pensare che difficilmente sarà prorogata per gli anni a venire ma per 2020 è sicuramente acquisita; sarà bene quindi provvedere per tempo alla programmazione degli interventi ed alle necessità di cassa conseguenti.
Trattandosi di agevolazione edilizia sono da seguire le normali modalità sui pagamenti e rendicontazioni: bonifici “parlanti”, effettuazione di ritenute, ripartizione pro quota tra i condomini e simili.
Il cittadino beneficiario finale di questa riqualificazione estetica delle nostre città e paesi, stupefatto di tanta generosità, ringrazia!

 

Gazzetta 5, 2020

 

 

4- VERIFICHE E ADEMPIMENTI ELETTRONICI: CHI L’HA VISTO?

L’anno 2020 si presenta come il primo (forse di una lunga serie!) di anni di transizione tra la consueta attività contabile di professionisti ed imprese e l’avvento dell’elettronica che con le nuove tecnologie rischia di travolgere tradizioni e costumi consolidati, anche se recenti.
Si pensi al rilascio dello scontrino “fiscale” da parte del negoziante, ora soppiantato dal processo di memorizzazione e trasmissione telematica delle informazioni (Gazzetta Tributaria n 3/2020), con il corollario dell’abolizione del registro dei corrispettivi e delle copie delle eventuali ricevute fiscali rilasciate; si pensi al nuovo processo di fatturazione per professionisti e imprese, che avviene tutto nell’iperspazio telematico, con l’eventuale, facoltativa consegna di “copie di cortesia” delle fatture per i nostalgici del supporto cartaceo; si pensi alla tenuta elettronica dei tradizionali registri contabili, libro giornale e inventario, che potrebbero non vedere mai l’esistenza in forma cartacea data la piena equipollenza del file al supporto di cellulosa!.
In questo mondo che cambia si devono aggiornare anche una serie di informazioni e consuetudini: il Codice Civile ha inserito un apposito articolo “bis” sui documenti contabili informatici (n.2215bis) equiparando i registri obbligatori ai file, ma poi non ha modificato la norma sulla tenuta della contabilità che ha il sapore dell’impiegato a mezze maniche con penna e calamaio! (le scritture devono essere tenute …….. senza spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine) come si può desumere dall’art. 2219 Codice Civile.
L’apposito decreto sull’accertamento delle imposte, D.P.R.600/73, che è stato emanato nel 1973 (mezzo secolo fa!) ancora impone che le imprese tengano i registri previsti dalle norme IVA, mentre abbiano sottolineato che lo scontrino elettronico sostituisce alcuni registri IVA(!); ancora più significativo appare il raccordo tra le norme sopra richiamate e lo Statuto del Contribuente, legge fondamentale nel rapporto tra Erario e Cittadino, dato che talune disposizioni sembrano confliggere tra loro.
In particolare la legge 212/2000 (lo Statuto) all’art.6 prevede che al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria; ma allora in caso di verifiche fiscali, sia documentali che con accesso dei verificatori presso il contribuente, non potrà essere richiesto di verificare le fatture emesse e ricevute, che sono già nell’archivio dell’anagrafe tributaria, ne potrà essere richiesto al negoziante di esibire i registri IVA, sostituiti dallo scontrino fiscale e i suoi corollari!
La classica verifica tributaria presso le aziende, che esordiva con: “metta a disposizione tutte le fatture, bolle, documenti contabili relativi all’anno …..” avrà ben altro copione, dato che tutto quello non potrà essere preteso.
Questa che sembrerebbe una agevolazione per il contribuente rischia invece di trasformarsi in un baratro, perché la verifica potrebbe essere compiuta a sua insaputa, usando dei documenti e delle informazioni che mano a mano vengono accumulate nella memoria informatica dell’Agenzia.
Per fortuna, per evitare una riproduzione fiscale del famoso programma televisivo “Chi l’ha visto!” sovviene l’art. 6 dello Statuto già citato, che impone all’Amministrazione di garantire l’effettiva informazione del contribuente per quanto sta avvenendo a suo carico, rettifiche, notizie o atti: sarà bene mantenere la massima attenzione per evitare bufere informatiche!

 

 

Gazzetta 4, 2020

 

 

 

 

 

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