Gazzetta Tributaria Edizione 2/2019 contributi (n. 3-4)

Gazzetta Tributaria Edizione 2/2019 contributi (n. 3-4)

4- RIVOLUZIONI TELEMATICHE – LA STORIA DELLO SCONTRINO FISCALE!

(un caso di innovazione strumentale e complessa!)

Chi ha una tradizione di approfondimento anche fiscale delle situazioni dell’economia ricorderà che negli anni ’80 una innovazione epocale è stata rappresentata dall’ introduzione del registratore di cassa omologato e lo scontrino fiscale.

Si ritenne che l’introduzione del nuovo strumento di controllo e verifica – lo scontrino obbligatorio – potesse rivoluzionare il mondo del commercio al minuto e quindi l’intera economia; alcuni maliziosi sottolinearono che l’innovazione che portò all’ acquisto di oltre un milione di apparecchi sia stata voluta dal Ministro Visentini allora Ministro delle Finanze ma che sino al 1983 è stato presidente dell’Olivetti, la maggiore beneficiaria delle nuove vendite e che versava in gravi difficoltà.

Lo scontrino è divenuto consuetudine nel panorama italiano (e non solo italiano, dato che in Portogallo uno dei successi della fatturazione elettronica è stato ottenuto automatizzando la trasmissione degli scontrini!); ed ora sembra che la storia si ripeta con la fatturazione elettronica automatizzata per la grande distribuzione.

Dallo scontrino del 1983 sono passati oltre 35 anni, e la tecnologia si è evoluta; ma ancora si pongono i problemi di trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo, specialmente per la grande distribuzione che deve inviare quotidianamente i dati delle vendite.

Con la risposta 9/2019 l’Agenzia offre una specie di Bibbia degli adempimenti telematici per la grande distribuzione, con la preoccupante affermazione che comunque in caso di catena e struttura articolata di vendita – si pensi alle catene di supermercati che hanno in una città magari una decina di esercizi e ciascuno di questi una decina di casse – ogni punto vendita deve essere dotato di un SERVER_RT dedicato e non sono possibili operazioni di concentrazione di dati, spostamento degli archivi nel cluod, in centrali estere o simili.

Dovrà quindi essere ampliata la rete dei Server RT, apparecchi dal costo rilevante, con la sconcertante affermazione letterale che “…sono escluse soluzioni diverse – ivi compresa l’ipotesi di un Server RT unico e centralizzato per azienda, a maggior ragione ove collocato fuori dal territorio nazionale – ….” che sembra una dichiarazione di guerra nei confronti di LIDL ed altre catene di supermercati stranieri piuttosto che un principio di contabilizzazione dei dati:

Eppure l’Olivetti non c’è più, ha concluso la sua esistenza economica, e il disagio delle aziende elettroniche è diffuso.

Dopo oltre un terzo di secolo si deve concludere che lo scontrino fiscale è sempre elemento di preoccupazione e difficoltà per gli operatori alla faccia dell’innovazione tecnologica!

 

 

Gazzetta 4, 2019

 

 

3- SPIGOLATURE SULLA NUOVA FINANZIARIA. (CANI GUIDA, BALCONI FIORITI E TARTUFI)

In attesa delle interpretazioni ufficiali per la complessa legge finanziaria 2018 (per i ricercatori si tratta della legge 145/2018) che tra reddito di cittadinanza, flat tax limitata e complicazioni informatiche stravolgerà la nostra vita quotidiana può essere rilassante dedicare qualche riga a situazioni minori ma stimolanti.

CANI GUIDA

Il comma 29 dell’art.1 della legge aumenta a mille euro l’anno il costo detraibile della spesa per il mantenimento dei cani guida per non vedenti.

Si tratta di una detrazione d’imposta, e quindi offre un beneficio per tutto l’importo indicato e non già il consueto 19% previsto per le spese deducibili, come il costo di acquisto dello stesso cane guida.

E’ certamente un aiuto significativo, tenuto conto dell’importo; stranamente la norma prevede un onere finanziario per l’Erario solo per il 2020 e 2021 (dato che la contabilità pubblica funziona secondo il principio di cassa l’effetto per l’anno 2019 sarà percepito nel 2020); ma speriamo che l’aiuto dei cani guida per i non vedenti prosegua a lungo nel tempo, anche dopo il 2021 e che la norma venga prorogata!

Inoltre viene stabilito un limite di onere annuale in cifra assoluta: e se venisse superata tale dimensione? Lo si saprà solo a posteriori.

BALCONI FIORITI

Avevamo ricordato precedentemente la norma di agevolazione per gli interventi di sistemazione a verde ( Gazzetta n. 31/2018 ).

Il comma 68 dell’art. 1 della legge di bilancio proroga automaticamente e semplicemente anche per l’anno 2019 il beneficio, alle stesse condizioni sia temporali che quantitative, compresa la ripartizione del vantaggio in dieci anni (come per le ristrutturazioni edilizie, per altro anch’esse prorogate).

Sarebbe positivo poter constatare che anche per questa via è migliorata la quantità di verde disponibile e la qualità dell’aria!

TARTUFI E ALTRI PRODOTTI SELVATICI

Oltre che l’interesse per il tubero (che da parte di chi scrive è notoriamente elevatissima!), il complesso di norme di cui all’art.1, commi da 692 a 699 merita attenzione per una serie di innovazioni e distorsioni significative.

Già nel corso del 2018 vi è stato un intervento legislativo riguardante il commercio (ordinario) di tartufi – ( Gazzetta n. 28/2018 ).

Ora andiamo oltre: viene istituita una imposta sostitutiva per la tassazione dei redditi derivanti dalla vendita di tartufi e altri prodotti non legnosi occasionali (funghi, bacche, muschi, piante officinali ecc.), imposta sostitutiva che assomma a 100 (!) euro e deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento (per il 2019, il termine cade di sabato e quindi l’obbligo slitta al 18 febbraio).

La particolarità è che viene considerata occasionale la raccolta che genera un ammontare di ricavi non superiore a 7.000 euro in ragione d’anno, e tale dimensione sarà valutabile solo alla fine dell’anno; oltre tutto la stagione dei tartufi è tipicamente l’autunno inoltrato e versare in via preventiva l’imposta sostitutiva appare quanto meno azzardato!

Inoltre la misura dell’imposta è straordinariamente ridotta, pari a 1,4% del ricavo esentato, e non si comprende che contributo possa dare al bilancio dello Stato, tenuto anche conto dei costi per la gestione del tributo.

Il beneficio della tassazione agevolata del reddito non è limitata dall’esercizio di altra attività: tutti possono essere raccoglitori occasionali!

L’attenzione per il tartufo è ampia, in quanto un successivo comma della norma sulla raccolta occasionale (il 698)  modifica l’aliquota IVA per la vendita del tubero fresco, aliquota che scende dal 10% al 5%;  per altro tale modifica riguarda solo altri soggetti in quanto il raccoglitore occasionale è esentato da tutti gli obblighi IVA, contabili e di rendiconto!.

Magari il profumo del tartufo ha inebriato anche il legislatore!

 

 

Gazzetta 3, 2019

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