Gazzetta Tributaria Edizione 16/2018 (contributi n. 38-39)

Gazzetta Tributaria Edizione 16/2018 (contributi n. 38-39)

38- INVECCHIANDO MIGLIORA!

(commento novità del condono – IV)

 

Il decreto legge 119, di cui ci siamo occupati negli ultimi commenti, mano a mano che il tempo passa cambia volto e contenuti, e l’espressione di cautela che avevamo avanzato nel primo commento appare come una necessaria presa di distanza!

Cerchiamo, comunque, di fare un punto in itinere della situazione, sia pure per grandi categorie di interventi.

Dichiarazione integrativa speciale

Questo pasticcio a cui avevamo dedicato il commento n. 37 è scomparso, lasciando spazio ad una proposta di acquisto di indulgenze limitate (200 euro per anno per la sanatoria globale  – IRPEF; IRES; IRAP; IVA; ritenute – per irregolarità formali) di cui non è possibile valutare la percorribilità oggi ma che probabilmente avranno successo in quanto con una cifra limitata nell’immediato si acquista l’illusione di una sanatoria globale; è facile profezia affermare che successivamente ci si renderà conto della limitata portata di questo “perdono” ma intanto il risultato, anche di gettito, sarà stato conseguito; rimane poi il dubbio sulla necessità di coprire con i versamenti fino ad otto anni dato che in caso di risvolti penali l’attività accertatrice gode di termini raddoppiati.

Per altro dopo un primo, timido accenno favorevole con uno specifico emendamento nel dibattito in commissione la norma  è stata dichiarata inapplicabile alle violazioni riferibili al quadro RW del modello Unico e quindi non può rappresentare una via surrettizia per sanare possessi di beni all’estero perdendo ulteriore interesse.

La pace fiscale

In grande evoluzione è invece il panorama delle possibilità di definire, con condizioni agevolate, le liti pendenti in materia di imposte dirette e IVA. ( il commento iniziale era stato il    )

Non solo viene riconosciuto che il contribuente che aveva vinto i primi due gradi di giudizio ha diritto a chiudere con un sostanziale pareggio ( gli viene richiesto solo il 5% del tributo, senza interessi e sanzioni) ma viene premiato anche ci aveva iniziato, prima del 24 ottobre 2018 una lite con il Fisco consentendo al ricorrente di chiudere la lite con uno sconto del 10% di quanto accertato, sempre senza interessi e sanzioni,  pur in assenza di ogni pronuncia.

Si consideri che siamo al primo passaggio parlamentare, e tra oggi e Natale vi sono molte possibilità di ripensamenti, ma il giudizio negativo che avevamo espresso un mese fa può essere attenuato, dato che la proposta diviene più accettabile in molti casi.

Rimangono da sciogliere una serie di perplessità ( lite pendente con iscrizione a ruolo in commissione o inizio del percorso di mediazione; estinzione del processo con annullamento di ogni addebito per spese di lite; pagamento di iscrizione a ruolo provvisoria superiore a quanto dovuto per la pace fiscale ecc.) ma forse la versione finale del decreto porterà una diminuzione delle vertenze:

E’ ben vero che ad oggi non conosciamo nessuno dei modelli di dichiarazione e domanda che sono previsti dal decreto, e che dovranno essere formalmente approvati, ma dato che i termini per la presentazione di tali domande sono previsti nella primavera 2019 possiamo attendere fiduciosi; per altro in relazione alle due scadenze già trascorse ( inviti all’adesione e verbali) abbiamo constatato che è bastata l’espressione di volontà per ottenere dall’Agenzia l’esecuzione di quanto richiesto, con sgravi e riliquidazioni.

Sarà opportuno inoltre che il legislatore valuti l’applicazione del percorso agevolato alle controversie avverso gli enti di riscossione e anche alle varie espressioni dei tributi locali per ricomprendere una pletora di vertenze di importo limitato ma che oberano le cancellerie, ma come il vino sembra che il passare del tempo affini l’appleal del decreto 119!

 

 

Gazzetta 38, 2018

 

39- PANINI E CAFFE’ – QUANDO LA CASSAZIONE SCENDE AL REALE!

( motivazione degli accertamenti su dati di fatto primari )

 

Abbiamo già trattato degli accertamenti verso pubblici esercizi e negozi di alimentari basati sul consumo di caffè, il numero di tovaglioli lavati o il consumo di acqua minerale o le dimensioni degli imballi.

Allora può essere positivo interrompere le trattazioni di condoni e simili e torniamo, con un sorriso, ad occuparci di pane e caffè, sempre con riferimento a pronunce della Suprema Corte.

A settembre l’ordinanza 21860/2018 dava torto al contribuente sulla base di una verifica effettuata nel suo panificio dove a fronte del consumo di una certa quantità di lievito, che sarebbe servito per produrre un determinato quantitativo di pane non vi era acquisto di farina corrispondente alla necessità: veniva quindi presunto l’acquisto in nero di farina, la sua lavorazione con quel lievito eccedente e la successiva vendita in nero del maggior quantitativo di pane, con evasione del ricavo del negozio e del reddito del proprietario.

Evidentemente conquistati dal pane veronese (è nata lì la contestazione) la Cassazione ha ritenuto legittimo il procedimento e quindi condannato il panettiere incauto anche a rifondere all’Agenzia le spese legali.

Eppure parrebbe che si sia in presenza di una –vietata –presunzione di secondo grado, in quanto tale non utilizzabile come prova, ma forse l’eccesso di carboidrati ha attenuato l’attenzione anche di piazzale Clodio.

Un mese dopo è di scena il caffè, oggetto dell’ordinanza n. 27612 sempre della Cassazione che questa volta, forse stimolata dalla caffeina e quindi particolarmente vigile, ha ritenuto errata la quantificazione del reddito che l’Agenzia di Trento aveva contestato ad un Albergo Ristorante locale, desumendo secondo il solito, l’omissione di ricavi dal consumo di polvere di caffè e imputando tutti i ricavi presunti all’esercizio di bar, senza apprezzare la presenza di un albergo/ristorante.

In modo lapalissiano la Suprema Corte ha affermato che è notorio che il caffè, così come altre bevande da bar vengono anche consumate dagli ospiti dell’albergo e quindi il “tazzinometro” non poteva avere riguardo al solo esercizio/bar.

Quindi viene confermata la legittimità dell’uso del consumo di polvere di caffè quale base di commisurazione, ma tale elemento presuntivo viene vanificato dalle forme di vendita del caffè nei vari esercizi conviventi.

Quando la Cassazione scende ad occuparsi di beni primari come il cibo offre sempre spunti stimolanti

 

 

Gazzetta 39, 2018

 

 

No Comments

Post A Comment