15 Mag Gazzetta Tributaria Edizione 13/2020 contributi (n. 27-28)
28- SPONSORIZZAZIONI E INERENZA _ UN DUBBIO INESISTENTE
Le spese di sponsorizzazione sono legalmente considerate sempre spese pubblicitarie nei limiti stabiliti.
Di nuovo la Corte di Cassazione ha dovuto pronunciare una ordinanza in merito alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva.
Da quando la legge 289 del 2002 ha creato, all’art.90. la categoria delle spese pubblicitarie “di diritto” inserendo in tale qualificazione le spese di sponsorizzazione a favore di strutture sportive riconosciute al CONI o dalle Federazioni Sportive, numerose volte i Supremi Giudici sono dovuti intervenite per ricondurre a ragione l’Agenzia delle Entrate, che cerca inesistenti presupposti e non trovandoli procede ad accertamenti in rettifica.
Anche la ordinanza. 8540 del 6 maggio 2020 ha dovuto ribadire che la deducibilità stabilita dalla norma è una presunzione legale assoluta, e quindi la somma erogata alla società sportiva deve essere assimilata alla spesa pubblicitaria, e come tale deducibile.
L’unico vincolo è che l’importo erogato non superi € 200.000 per esercizio, e che naturalmente l’operazione sia reale e tracciabile!
Pensare che la stessa Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n. 21/2003 ha affermato “La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate – nei limiti del predetto importo – comunque di pubblicità”
Eppure anche questa chiara dizione non è stata sufficiente alla Agenzia regionale Toscana che aveva contestato una spesa pubblicitaria di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, nei limiti quantitativi indicati, affermando che il contribuente non aveva dimostrato l’inerenza della spesa.
Sorprendentemente la Commissione Regionale della Toscana aveva dato ragione all’Agenzia con una sentenza che la Cassazione ha travolto dichiarando che i presupposti della stessa sentenza erano …”valutazioni circa l’inerenza e la congruità della spesa erano del tutto irrilevanti! “
Questo incombente principio di inerenza ritorna con frequenza, anche quando è la legge stessa a superarlo con una previsione assoluta.
Forse si deve ritenere che il lavoro d’Ufficio dell’Agenzia abbia la prevalenza sulla buona pratica sportiva, e pertanto tanti accertamenti sulle sponsorizzazioni sono dettate dall’invidia!
Anche l’invidia, però, viene sconfitta da un contenzioso ben fatto.
Gazzetta 28, 2020
27- IL DECRETO RILANCIO – LA BEFFA DELL’IRAP
Una norma confusa ha tratto tutti in inganno: l’IRAP non è scomparsa!
Il decreto Rilancio, di cui fino ad oggi non si ha conoscenza ufficiale(!), sarà una importante fonte di stimoli per commentare le nuove norme che accompagneranno la ripresa dell’attività nel nostro paese dopo la Fase 2 posto Covid 19.
Insieme con istruzioni per l’uso sarà necessario valutare con attenzione anche l’attendibilità delle affermazioni che a volte con leggerezza vengono sbandierate tramite i mezzi televisivi, salvo poi verificare che non hanno fondamento.
Il testo del decreto, ad oggi non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, occupa 460 pagine, e viso in unione con i precedenti decreti Cura Italia e Liquidità, necessari per comprendere che cosa si intende, supera il migliaio di pagine: come un grande capolavoro della letteratura, ma la Reserche di Proust o Thomas Man con la Montagna Incantata sono di qualità infinitamente superiore!
Iniziando a studiare il testo si scoprono affermazioni in contrasto con quanto proclamato, che è sempre più favorevole della realtà.
Una di queste fake news riguarda l’abolizione dell’IRAP, tanto sbandierata.
L’art.27 del decreto prevede effettivamente un abbuono in termini di IRAP, ma solamente per quanto riguarda il saldo 2019, mentre per il 2020 l’imposta letteralmente rimarrebbe in essere, salvo il fatto di richiedere un versamento unico di acconto a novembre e saldo a giugno 2021 e non con i consueti due acconti e saldo.
Accortosi dell’errore il Ministero delle Finanze ha promesso che la stessa relazione tecnica chiarirà che la volontà del Governo è quella di abolire il primo acconto 2020, di fatto riducendo il peso dell’imposta del 40%.
Non è vero che l’imposta è abolita, ma vengono solo premiati i furbi, o fortunato che hanno versato meno di quanto atteso nel 2019, e ora sono graziati per il saldo.
Per altro stiamo parlando di una imposta che ha una aliquota limitata, mediamente del 3,9%, e la misura del saldo in genere è di importo molto limitato, una frazione minima dell’intero!
Inoltre il beneficio potrà essere azionato solo da imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto nel 2019 un volume di affari rilevante ai fini IRAP non superiore a 250 milioni di euro; quanto si consideri che le detrazioni e le franchigie per questi soggetti riducono già di per se la base imponibile a importi limitati l’agevolazione proposta sembra più un annuncio di facciata che un vero benefit.
Da anni si segnala al legislatore, specialmente da pare del lavoro autonomo, l’ingiustizia dell’imposizione IRAP, e sono molte le pronunce che hanno riconosciuto i professionisti non soggetti a tale imposta; una volta che vi sarebbe stata la possibilità di abolire un tributo odioso senza suscitare recriminazioni l’occasione viene sprecata dietro un annuncio di facciata con scarso contenuto reale!
Eppure abolire l’IRAP sarebbe stato un bel gesto dal contenuto economico limitato ma dal grande messaggio mediatico.
Gazzatta 15, 2020
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