24 Lug Gazzetta Tributaria Edizione 12/2019 contributi (n. 24-25-26)
26- CASA DOLCE CASA ……E LE IMPOSTE CHI LE PAGA?
Un paio di approfondimenti su situazioni specifiche oggetto di recenti risposte.
In data 22 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un paio di risposte ad interpelli che affrontano e risolvono interessanti problematiche relative alla proprietà di immobili ed alla tassazione dei redditi fondiari.
Rent to Buy ( interpello 296/2019)
Qualora vi fossero dubbi l’Agenzia precisa che in caso di vendita di un immobile con patto di riservato dominio ( o riserva di proprietà sino all’integrale pagamento) fiscalmente tutti i redditi fondiari, e le relative imposte, fanno carico al venditore sino alla conclusione formale dell’atto e del pagamento del prezzo, e questo vale sia per le imposte fondiarie determinate sulla base di rendite catastali che per le imposte che colpiscono il canone di locazione.
A nulla valgono eventuali patti diversi o l’anticipata risoluzione di contratti di locazione, in quanto sino al termine del periodo contrattualmente stabilito la titolarità (intera) dell’immobile rimane del venditore cui competono anche i diritti e doveri fiscali connessi.
Il caso che si può presentare è quello in cui l’inquilino acquista l’immobile che conduce in locazione imputando da un certo periodo i canoni in “conto prezzo”.
Di fatto siamo in presenza di una fattispecie in cui al conduttore è stato dato il godimento del bene immobile a fronte di un pagamento del prezzo rateale, ma formalmente le rate pagate mantengono la veste di canoni di locazione e quindi dovranno essere dichiarati e tassati a cura del venditore, proprietario sino alla fine dei pagamenti.
Una situazione di finzione fiscale difforme dalla realtà contrattuale.
Eredi del locatore e cedolare secca. ( interpello 297/2019)
La seconda risposta (direttamente successiva anche nella numerazione!) sottolinea l’interesse per la tassazione con la cedolare secca per i canoni di locazione e la rigidità delle forme contrattuali.
Ricordiamo che, sia pure con talune limitazioni, dal 2019 è possibile tassare con l’aliquota fissa del 21% i canoni derivanti dalla locazione di immobili anche a destinazione commerciale, purchè con contratti stipulati a partire dal 2019.
L’aliquota fissa del 21% rappresenta una sostanziale anticipazione della c.d. flat tax e suscita un significativo interesse.
Nel caso oggetto della risposta segnalata l’erede del proprietario dell’immobile chiede se a seguito della nuova titolarità del bene, registrata nel 2019, può essere applicato l’istituto della cedolare secca ai canoni percepiti dall’erede stesso a partire dalla data della successione.
L’Agenzia ricorda che l’erede subentra non solo nella titolarità dei beni oggetto di successione ma anche nei contratti inerenti e quindi non è possibile mutare, nel corso della validità del contratto originario, il regime fiscale dello stesso.
Con una interpretazione un po’ azzardata, però, afferma che al primo rinnovo della locazione può essere variata l’imposizione sui canoni, favorendo quindi l’erede rispetto ad un proprietario ordinario che al primo rinnovo è obbligato a concedere la proroga della locazione alle condizioni originarie (salvo taluni specifici casi) e non potrebbe quindi variare il regime fiscale della propria imposizione.
Speriamo che questa apertura possa essere intesa come un anticipo della flat tax generalizzata
Gazzetta 26, 2019
25- IRAP E LAVORO INDIVIDUALE – IL MURO SI SGRETOLA
Le ultime pronunce confermano l’esclusione da IRAP per molte fattispecie
Torniamo, perché ce ne offre lo spunto la giurisprudenza più recente, sul tema dell’assoggettabilità ad IRAP dell’attività del lavoratore sostanzialmente individuale, sia esso un professionista, un artigiano, un intermediario di commercio, un consulente finanziario o simili.
Si tratta di soggetti che possono svolgere attività completamente differenti, con dimensioni variegate, con caratteristiche di impresa o di prestazione d’opera intellettuale ma caratterizzate dalla sostanziale unitarietà dell’attività: si tratta di attività prettamente individuale nella sua concezione costitutiva, anche se vi sono collegamenti con terzi.
Infatti la fondamentale discriminante tra reddito soggetto ad IRAP e reddito escluso da tale imposta è l’esistenza di una autonoma organizzazione che aggiunge un “quid” all’attività ed alla valorizzazione del professionista (o dell’artigiano ecc.).
Ecco allora che mano a mano le pronunce della Cassazione sono andate ad affermare che la collaborazione della segretaria con funzioni d’ordine, dell’infermiera che riceve i pazienti, del collega che sostituisce in udienza e simili non costituiscono presupposto per affermare l’esistenza di una organizzazione autonoma tale da portare all ’assoggettamento ad IRAP, dato che la prevalenza è data dall’apporto della capacità intellettuale del professionista.
Da ultimo segnaliamo due recenti ordinanze del 2019 della Cassazione che confermano le affermazioni sopra citate: con la n. 719 viene espressamente affermato che solo l’esistenza dell’autonoma organizzazione costituisce una discriminante, mentre “l’entità dei compensi percepiti e cioè l’ammontare del reddito conseguito” è irrilevante; l’ordinanza 19775 afferma che anche l’utilizzo di ripetute collaborazioni con altri colleghi, aventi natura esclusivamente di mero servizio e non già di prestazione d’opera intellettuale non costituisce motivo sufficiente per affermare l’esistenza di una autonoma organizzazione.
Sembra di intendere che l’orientamento dei supremi giudici sia nel senso di escludere dal tributo tutte le situazioni di effettiva individualità della prestazione svolta, secondo il principio affermato con la sentenza delle Sezioni Unite (quindi un principio granitico) n.9451/2016; così stando le cose nel caso di attività autonoma ricordiamo che può essere richiesta a rimborso l’imposta IRAP eventualmente versata nei 48 mesi antecedenti la richiesta, e quindi tra poco scade il termine per richiedere a rimborso i versamenti, acconto e saldo, effettuale dal settembre /novembre 2015.
La ripetitività della posizione della Cassazione lascia ritenere un risultato positivo della richiesta e quindi mano a mano crolleranno anche queste versioni fiscali delle Mura di Gerico!
Gazzetta 25, 2019
24- IL TEMPO COME VARIABILE UNILATERALE
Il rispetto dei termini e le norme da osservare.
Le considerazioni che seguono traggono spunto da un provvedimento del Ministero delle Finanze del 19 luglio 2019 riguardante una particolare detrazione fiscale per le imprese di autotrasporto merci.
Con quel provvedimento viene stabilito che per l’anno 2018 questi contribuenti possono godere di una deduzione forfettaria per spese di 48 euro al giorno per l’esercizio dell’attività svolta.
Non annoiamo i nostri venticinque lettori con specifiche tecniche, ma meritano alcune considerazioni critiche le modalità di comunicazione e di spregio delle regole esistenti che sono insite nel provvedimento.
Il provvedimento, che varia quanto disposto per l’anno precedente, viene comunicato quasi tre mesi dopo il termine iniziale per la presentazione della dichiarazione modello unico: chi avesse già provveduto all’invio della dichiarazione se vuole adeguarsi dovrà quindi presentare una dichiarazione integrativa con i relativi costi, con il rischio in caso di mancata rettifica di essere soggetto ad un accertamento.
Una norma forse ignorata dal Ministero stesso, l’art.3 dello Statuto del Contribuente, afferma che le disposizioni non possono interferire con eventuali adempimenti che avessero scadenza anteriore a sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento: quindi chi ritenesse di non adeguare la propria dichiarazione potrà avvalersi di questo periodo di bonus.
Il provvedimento riduce per questi contribuenti la misura della detrazione forfetaria di spese non perché i dati ISTAT abbiano diminuito il costo della vita (anzi è il contrario), ma per un generico richiamo alle risorse disponibili, con un macroscopico disprezzo della capacità contributiva stabilito dalla Costituzione, trasformando quindi un diritto oggettivo in una arbitraria concessione del “ principe”.
Siamo in presenza, quindi, di un’ennesima dimostrazione dell’arroganza del comportamento del legislatore che dimentica o disattende a proprio favore ogni norma di diritto o richiamo al principio della buona fede nei rapporti come per altro previsto dallo stesso Statuto del Contribuente!
Oppure, nel centenario della scoperta del principio della relatività per cui è famoso Einstein viene confermato come il rispetto dei termini è solamente relativo per quanto riguarda i riflessi sul contribuente!
Gazzetta 24, 2019
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