14 Feb FUGA DALLA TECNOLOGIA (Gazzetta Tributaria 14/2022)
14 – Al contribuente viene negata una agevolazione a cui ha diritto “per mancanza del programma informatico per gestirla”!
Quanto riferito è veramente accaduto ad un cliente assistito dallo studio per la fase contenziosa.
In sede di revisione dei vari comportamenti fiscali un contribuente si accorge di non avere presentato una dichiarazione annuale e provvede con un ritardo superiore al limite di 90 giorni.
La dichiarazione è considerata omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dichiarate, e così avviene con l’applicazione dell’art.36bis del D.P.R.600/73 – liquidazione automatica.
Con atto successivo, dopo oltre un anno viene inviato al contribuente un atto di irrogazione sanzioni per l’omissione della dichiarazione, nessuna sorpresa, atto che prevede la riduzione a un terzo dell’importo dovuto se non impugnato e pagato entro 60 giorni, secondo l’indirizzo che prevede di agevolare la definizione delle pendenze.
Nell’ambito delle norme sulla determinazione delle sanzioni l’art.24 D.Lgs 472/97 prevede che in caso di circostanze eccezionali l’Ufficio possa consentire, a richiesta, di pagare l’importo dovuto intero o ridotto della sanzione, in trenta rate mensili.
Il nostro contribuente, avendo ritenuto, come è in fatto, di trovarsi in circostanze eccezionali ha chiesto la rateizzazione di quanto dovuto e l’Ufficio (si tratta di una direzione della Lombardia) è andato nel panico, comunicando per iscritto:
“non ci è mai stata fatta una simile richiesta!”
“questa norma non è mai stata applicata”
“non ci sono provvedimenti e circolari in merito”
fino ad arrivare alla comunicazione che ha svelato la vera ragione dell’imbarazzo:
“I nostri applicativi non consentono di definire l’atto con la rateizzazione!”
(tutte dichiarazioni scritte e conservate in studio)
Non conta la capacità del funzionario, del difensore o la caratteristica del contribuente; non conta l’oggettiva situazione che è stata presentata: se il programma non lo prevede vuol dire che quel diritto di cui si chiede l’applicazione non c’è!
L’autonomia e la preparazione, con la conseguente facoltà di decisione e di discernimento del funzionario crolla davanti alla presenza della onnipotente SOGEI (la società informatica dell’Agenzia): se non ha predisposto il programma vuol dire che non si può fare nulla, addirittura viene da pensare che quanto preteso non esista.
La realtà, quindi, non è un dato oggettivo, ma viene ad esistere solo se vi è un applicativo che la prevede; quasi si deve temere che la relatività che rese famoso Albert Einstein non fosse una teoria fisica ma solo un “applicativo informatico”!
Brecht nel suo teatro faceva dire al fornaio di Dresda: “CI SARA’ UN GIUDICE A BERLINO…” nel senso che un essere umano raziocinante, nella capitale, valuterà la vicenda con equilibrio: dobbiamo sperare anche noi che ci sia un giudice, in ogni dove, che ragioni personalmente senza essere condizionato dalla esistenza o meno di programmi, applicativi o simili, perché altrimenti il potere sarà non già più delle macchine, ma solo di chi è autorizzato a formulare programmi e applicativi.
Di certo appare difficile credere che il giudice sia in via Giorgione a Roma, alla Direzione Generale dell’Agenzia, succubi come sono dei programmi SOGEI!
Altro che mondo del Grande Fratello di Orwell!
Sarà bene “programmare” una fuga dalla tecnologia per mantenere l’identità umana.
Gazzetta 14, 14/02/2022
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