FINE ACCERTAMENTO …. MAI! Una recentissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione dilata grandemente il termine per accertare talune componenti negative di reddito. (Gazzetta Tributaria Edizione 19/2021)

FINE ACCERTAMENTO …. MAI! Una recentissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione dilata grandemente il termine per accertare talune componenti negative di reddito. (Gazzetta Tributaria Edizione 19/2021)

19 – Una recentissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione dilata grandemente il termine per accertare talune componenti negative di reddito.

 

Il 25 marzo 2021, quasi sorpresa per l’imminente Pasqua, è stata pubblicata la corposa sentenza n.8500/21 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione (il massimo organo giurisprudenziale) che afferma un principio di portata rivoluzionaria: la rettifica di singole quote di oneri deducibili annuali può essere eseguita con accertamento nei termini ordinari riferiti alla dichiarazione che li utilizza, e non al fatto generatore della quota annuale.

Per esprimere in termini un po’ più chiari quanto sopra la Cassazione ha voluto dire che se in un certo esercizio è stato iscritto il valore di un cespite immobiliare soggetto ad ammortamento del 3% annuo (e cioè in 33 anni) in ciascuno di questi 33 anni l’Agenzia può contestare la legittimità della quota dedotta anche se la dichiarazione relativa all’anno di iscrizione del cespite non è stata accertata o è stata definita.

Correlativamente alla facoltà di accertamento differito vi è l’obbligo da parte del contribuente di conservare i documenti necessari anche oltre i termini ordinari previsti dall’art.2220 del Codice Civile (dieci anni), e quasi ironicamente la sentenza sottolinea che trattandosi oggi di conservazione elettronica non vi è soverchio incomodo, dimenticando che anche i programmi sono soggetti ad obsolescenza.

Questa sorprendete pronuncia, che in alcuni casi lascia aperta sine die la porta alla rettifica, viene giustificata con l’autonomia di ciascun periodo d’imposta, sancito tra l’altro anche dall’art.7 del TUIR, con la conseguenza che una quota annuale (di un ammortamento, di una ripartizione ecc.) può essere contestata in relazione all’anno oggetto di verifica anche se il fatto generativo è avvenuto oltre il normale termine quinquennale dell’accertamento.

Particolarmente per le perdite riportabili senza limiti di tempo e comunque per le ripartizioni in decenni questo vuol dire mantenere indefinitamente all’Agenzia la possibilità di porre in discussione determinate poste, con caratteristiche di incertezza certamente significative.

Il massimo consesso della Cassazione ha dato attenzione a questo aspetto, affermando nella sentenza in commento che non viene modificato il termine decadenziale (cinque anni) dell’accertamento in relazione a ciascun periodo d’imposta ma questo non può precludere la valutazione delle singole poste azionate nella dichiarazione in esame, anche se generate molti anni prima. Viene quindi privilegiato il momento dichiarativo rispetto a quello generativo e tale preferenza, a detta della Cassazione non è in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo (per altro smentita nei fatti perché la sentenza disquisisce di una dichiarazione per l’anno 2004 e avendo cassato con rinvio la conclusione, dopo quasi vent’anni, è ancora lontana!).

In sostanza, con riguardo al reddito IRES o IRPEF, quando nelle componenti negative di reddito vi sono quote di oneri riguardanti anche fatti lontani può manifestarsi la facoltà di rettifica ben oltre i termini usuali, tanto da far affermare: fine accertamento ….. mai!

 

Gazzetta 19, 31/03/2020

 

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