06 Nov FATTISPECIE CORRETTA E INFORMAZIONE ERRATA: ANCHE COSI’ NON C’E’ BUONAFEDE. (Gazzetta Tributaria n.123/2023)
123 – Anche in un caso di corrette affermazioni in giudizio dell’Agenzia il commento successivo su FISCO OGGI forza la realtà, apparendo quindi prevaricante.
Una corretta informazione dei cittadini, come per altro sta cercando di fare il Ministero delle Finanze, costituisce uno dei pilastri per un rapporto collaborativo tra Agenzia e Contribuente, e non ci stancheremo di stigmatizzare gli eccessi e le forzature che a volte compaiono sotto la testata ufficiale dell’Agenzia.
L’ultima notazione deve essere svolta verso la pubblicazione del 3 novembre 2023 che tratta di una pronuncia della Cassazione riguardante le modalità di notifica tramite il servizio postale di una cartella di pagamento, riconosciuta corretta mentre nel grado di merito questa possibilità era stata esclusa, e quindi cassando con rinvio una sentenza della Puglia di parecchi anni fa.
Il giornalista dell’Agenzia, nel riferire, correttamente, della conferma della Cassazione sulla validità della notifica a mezzo posta, non perde occasione per esagerare concludendo il suo pezzo con l’affermazione “ha annullato definitivamente la decisione ……dando ragione al Fisco”.
Dato che questo non è vero, perché l’ordinanza n. 27007 del 21 settembre 2023 cassa con rinvio (e quindi senza carattere di definitività) la sentenza della Puglia impugnata, potrebbe venire meno la credibilità di tutto il pezzo, anche se come si ripete, la fattispecie formale è corretta (anzi, due volte nel testo dell’ordinanza viene ribadito che l’affermazione di Equitalia Sud – la ricorrente – è manifestamente fondata). Semplicemente non è vero che la sentenza di appello sia stata definitivamente annullata, ma ci sarà un’altra pronuncia nel giudizio in riassunzione.
Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, tanto citato ma spesso considerato come una teoria di riferimento non attuabile, dedica un apposito articolo, n. 5, all’Informazione del Contribuente e in questo ambito rientra certamente anche la notizia che compare sulla testata FISCO OGGI, che si presenta come “Rivista on line dell’Agenzia delle Entrate”.
Siamo abituati ai comunicati, agli avvisi, alle note che hanno piena rilevanza nel comportamento del Contribuente; certamente anche le interpretazioni dell’organo di stampa dell’Agenzia meritano la massima attenzione ma debbono essere veritiere e credibili; se prevale lo spirito di corpo, e quindi una pronuncia favorevole al Fisco, ma non definitiva e da affinare, viene propagata come una verità dogmatica l’imprecisione nell’informazione rischia di travolgere anche la sostanziale fondatezza della pronuncia, e siamo da capo; la buona fede deve prevalere anche nei confronti del legittimo orgoglio per una pronuncia favorevole!
E questo specialmente se si pubblica su di una testata ufficiale dell’Agenzia, testata che diviene fonte di informazione necessaria per professionisti e contribuenti.
Oltre tutto il citato art.5 delio Statuto del Contribuente prevede proprio che l’Amministrazione assuma idonee iniziative di informazione elettronica (FISCO OGGI è rivista on line!) ma naturalmente queste non possono derogare dal principio di buona fede.
Gazzetta Tributaria 123, 06/11/2023
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