11 Ott – FARE E DISFARE TRA CONDONI E STRALCIO – I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (Gazzetta Tributaria n.110/2023)
110 – L’INPS si accorge a metà ottobre 2023 che la rottamazione cartelle può avere danneggiato i contribuenti in vista della pensione, e sarà una corsa contro il tempo!
Anche la Gazzetta Tributaria aveva segnalato che il provvedimento di annullamento d’ufficio delle cartelle di pagamento di importo inferiore a mille euro avrebbe potuto avere risvolti negativi sulla posizione previdenziale dei soggetti interessati.
Infatti l’annullamento di partite, magari di piccolo importo, poteva comportare la perdita di anni di anzianità contributiva o di distorsioni sul montante, ma la rigidità della norma (tutte le partite con un residuo inferiore a mille euro sono cancellate d’ufficio) ha richiesto un intervento del legislatore che consentisse un rimedio.
Con l’art.23bis del D.L. 48/2023 del mese di maggio è stato previsto dal legislatore di consentire ai contribuenti che avessero posizioni presso la gestione separata INPS, gestione Artigiani e Commercianti, lavoratori autonomi agricoli di far ricalcolare all’INPS quanto dovuto per posizioni che essendo ricomprese nelle cartelle inferiori a € 1.000 sono state annullate.
È evidente che l’annullamento aveva una ben diversa valenza ai fini tributari (è cancellato il debito), e ai fini assicurativi: (non “riempio” quella certa casellina e posso anche perdere un mese o un anno di anzianità).
Già che c’era il legislatore, con il decreto legge indicato, consente di sanare non solo le cancellazioni derivanti dalla legge di bilancio 2023 (L.197/2022) ma anche quelle, di significato simile (<1.000 euro), derivanti dal D.L.119/2018.
Il decreto di maggio giustamente sottolinea che la facoltà concessa è quella di richiedere all’INPS il calcolo dell’importo dovuto per rimediare ai debiti annullati, perché essendo quello iniziale un provvedimento di taglio non ha portato ad alcun vantaggio in termini di sanzioni o interessi.
Il nostro contribuente, quindi, dovrà richiedere all’INPS di indicare l’ammontare corretto di quanto dovuto per non cadere sotto la falcidia dello stralcio, e il tutto: richiesta e ricalcolo, deve concludersi entro fine 2023 perché questa è la data limite per rivitalizzare le singole posizioni effettuando il versamento dovuto.
Con involontaria ironia il decreto di maggio, e la circolare dell’INPS n. 86 del 10/10/2023 segnalano che l’importo dovuto può anche essere corrisposto a rate, purché tutto il debito venga versato entro il 31 dicembre 2023: due mesi e mezzo per valutare le posizioni, richiedere i conteggi, ricevere i saldi aggiornati dell’INPS e effettuare versamenti in rate mensili entro fine anno: l’elasticità del tempo non consente certo di dilatare questi cento giorni residui!
Forse, però, se ci si avesse pensato sin dall’inizio che lo stralcio di cartelle può interessare anche partite che non hanno significato tributario pur essendo incassate tramite ruoli affidati al Concessionario, una norma ad hoc avrebbe dovuto separare le due posizioni!
Ora si deve, magari in ritardo, ripescare le cartelle stralcio per verificare quali sono le poste previdenziali e chiederne il ricalcolo: fare e disfare quando si sperava di avere cessato di occuparsi di questo aspetto e trasferirlo nei ricordi.
A Milano si dice comunemente, ricordando l’antico dialetto: “Fa e disfa l’è tut un laurà” e l’approssimazione che abbiamo commentato ricorda tanto il vecchio detto.
Gazzetta Tributaria 110, 11/10/2023
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