ESIGENZE DIVERSE E LA PRIVACY CONFONDE LE ACQUE (Gazzetta Tributaria n.75/2024)

ESIGENZE DIVERSE E LA PRIVACY CONFONDE LE ACQUE (Gazzetta Tributaria n.75/2024)

75 – La tecnologia aumenta la propria ingerenza, le domande di welfare aziendale crescono e si rischia il corto circuito per problemi di privacy!

  

Siamo una nazione certamente simpatica, ma siamo anche un crogiuolo di contraddizioni, ed ha dovuto accorgersene financo la Cassazione con una recentissima sentenza che potrebbe frenare un miglioramento delle condizioni di lavoro dei collaboratori.

Da più parti vi è la spinta nel fornire ai dipendenti mezzi sostitutivi della retribuzione in denaro che comportino una “esenzione” fiscale per il percettore, (o almeno una tassazione simbolica), e nello stesso tempo consentano utilità diretta, il famoso mondo dei benefit.

Per esempio il buono pasto, nato come sostitutivo del servizio “mensa”, conquista dell’epoca delle grandi fabbriche industriali è divenuto poi un benefit tanto diffuso che anche la pubblicità di questo surrogato del denaro conclama che il buono può essere usato nei supermercati per fare la spesa!

Oppure la concessione in uso “promiscuo” di una vettura aziendale che per l’impresa rappresenta un costo sostanzialmente deducibile mentre al dipendente viene addebitata una quota simbolica quale controvalore dell’utilizzo del mezzo nel tempo libero.

Proprio la vettura, con i continui miglioramenti tecnologici può diventare un focolaio di problematiche ai fini della privacy, perché oggi le vetture aziendali (e non solo, si pensi agli smart phone!) sono dotate di geo localizzatore e di telepass, programmi ed apparecchi che registrano i tragitti, i passaggi, i tempi di utilizzo e simili, e i dati non sono conservati dall’azienda proprietaria del mezzo ma da terzi che quindi li mettono a disposizione!

Proprio questo caso ha formato oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15391 del 3 giugno 2024 in materia di legittimità di una risoluzione del rapporto di lavoro sulla base dei dati acquisiti da Telepass e che dimostrava un utilizzo “diverso” della vettura aziendale nelle ore di lavoro.

E’ evidente che nell’ambito delle verifiche sull’attività dei dipendenti un’azienda deve rispettare la sfera privata, pur avendo diritto di compiere verifiche.

Dov’è, allora, il limite tra la verifica dei passaggi Telepass, tenendo conto che il contratto è stipulato dall’azienda e da questa pagato e la libertà del singolo di muoversi, almeno nel tempo libero?

Per compiere le verifiche l’azienda deve poter accedere ai tabulati di tutto il periodo, ed ecco che si incappa in dati che non sono strettamente riferibili all’attività per cui il lavoratore è stato assunto.

In caso di lite il lavoratore ha buon gioco nel contestare le violazioni della propria privacy, come nella sentenza in oggetto, e l’azienda si troverà sempre in difetto perché pur con tutte le avvertenze e le notifiche potrà essere accusata di indebita ingerenza.

Finirà che l’esasperazione della privacy diverrà nemica del welfare, con un danno finale al dipendente!

 

Gazzetta Tributaria 75, 12/06/2024

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