30 Lug EMERGENZA, AIUTI DI STATO E DICHIARAZIONI: LA CONFUSIONE IMPERA Con il perdurare della situazione di emergenza le norme perdono una sequenza “normale” e si accavallano gli adempimenti inutili. (Gazzetta Tributaria Edizione 47/2021)
47 – Con il perdurare della situazione di emergenza le norme perdono una sequenza “normale” e si accavallano gli adempimenti inutili.
Pur con qualche oscillazione temporale i mesi di giugno e luglio sono dedicati, dalla maggior parte degli studi professionali, alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, che dopo la definizione di “lunare” attribuita nel’92 dal Presidente Scalfaro non ha migliorato di molto la propria intellegibilità.
Se per commentare gli oneri deducibili ed i risvolti dichiarativi di talune spese ci vuole una circolare gratuita (atto ufficiale, non un prodotto commerciale) di oltre 500 pagine, forse la vicinanza con il satellite della terra in questi trent’anni non è cambiata.
I professionisti, e chi scrive tra i primi, si erano illusi del cambio di passo determinato dall’adozione, con legge ordinaria dello Stato, dello STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ma invece si è verificato che l’incrostazione della complicazione burocratica “inutile” è tanto compenetrata da essere perenne.
Un’ultima dimostrazione è rappresentata dalla conversione del decreto “Sostegni bis” che è diventato legge dello Stato con il 24 luglio.
All’inizio dell’emergenza, nel marzo del 2020, un’improvvida disposizione impose di indicare in dichiarazione dei redditi i c.d. aiuti di Stato che venivano mano a mano erogati alle attività penalizzate dalla crisi, fondo perduto e contributi.
Dato che tali aiuti hanno natura risarcitoria e non reddituale era subito palese che non potevano essere imponibili, ma il legislatore per scrupolo ne impose la indicazione per notizia in appositi quadri della dichiarazione dei redditi.
Con la legge di conversione del Sostegni-bis viene ribadito che questi importi non devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi – assolutamente ovvio – e se sono transitati nella contabilità dovranno essere esposte apposite variazioni in diminuzione.
Quindi ci è voluto oltre un anno per confermare l’ovvio, con elaborazioni di modelli di dichiarazione che viene variata a seconda della necessità.
Il 27 luglio 2021, quando molte dichiarazioni erano già state presentate, l’Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di pubblicare una “Avvertenza” che ribadisce questa situazione di irrilevanza fiscale per i contributi.
Con evidente ironia l’avvertenza ricorda che i contribuenti che avessero già presentato la dichiarazione secondo le istruzioni in essere non sono tenuti a ripresentare una variazione della dichiarazione per tenere conto delle nuove avvertenze.
E tutto per una posta di proventi non imponibili!
L’emergenza vera non è la malattia, ma la confusione che ha generato.
Gazzetta 47, 30/07/2021
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