ELOGIO DELLA PORTIERA DEI VECCHI TEMPI (Gazzetta Tributaria n.122/2024)

ELOGIO DELLA PORTIERA DEI VECCHI TEMPI (Gazzetta Tributaria n.122/2024)

122 – In caso di variazione della residenza anagrafica l’ esistenza di una portineria diventa essenziale!

  

In attesa che il sistema di trasmissione di informazioni e messaggi divenga completamente smaterializzato – prima o poi sarà obbligatorio, insieme con il Codice Fiscale, attivare anche una casella PEC per ogni cittadino! – vi sono ancora i problemi relativi alla conoscenza degli atti “cartacei” che devono essere consegnati (notificati) fisicamente al destinatario.

Il Codice di Procedura Civile dedica molti articoli ai problemi della validità delle notifiche – d’altro canto quel Codice è dell’epoca dei francobolli! – e spesso la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della validità di una notifica complessa.

In termini sommari ricordiamo che in caso di assenza del destinatario e di persona autorizzata a ricevere l’atto la notifica si presume effettuata con il deposito dell’atto presso il Comune di residenza e l’invio di una raccomandata all’indirizzo dell’assente (che se non c’è come fa a ricevere la raccomandata?)

Se la modifica di residenza ha comportato anche il cambio del Comune, il deposito avverrà al vecchio paese!

Nel caso di trasferimento della residenza – indirizzo – la norma vigente afferma che questa variazione ha effetto solo trenta giorni dopo la modifica anagrafica, per cui quando si cambia casa non solo deve essere immediatamente effettuata la denuncia all’Anagrafe, ma deve essere monitorato per trenta giorni il vecchio indirizzo.

Con ordinanza n. 19238 del 12 luglio 2024 la Corte di Cassazione ha fornito anche una spiegazione del trattamento di favore che concede all’Amministrazione un periodo di comporto di trenta giorni, intervallo in cui la notifica formalmente effettuata al “vecchio” indirizzo è valida, anche se il contribuente, avendo oramai traslocato non saprà nulla dell’atto.

Affermano infatti i Supremi Giudici “la norma derogatoria è giustificata dalla complessità dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria che si trova a gestire rapporti con milioni di contribuenti:” e più oltre “…l’ordinamento intende evitare che, a ridosso della notificazione di un atto impositivo, essa sia costretta a procedere ad indagini anagrafiche…”

Evidentemente nel 2024 a Roma, in p.zza Cavour non sanno che esistono i collegamenti telematici tra i vari archivi delle Pubbliche Amministrazioni, e l’immagine di solerti funzionari che spulciano i registri dello stato civile è più affascinante!

Anche quest’anno, quindi la Cassazione ha confermato che una notifica tentata al vecchio indirizzo entro il trentesimo giorno dalla denuncia anagrafica di variazione è pienamente valida!

Ecco allora il titolo: quando esistevano le portinaie di vecchio stampo, in tutte le case, la notifica avveniva sempre a mani, e una informativa a quell’inquilino trasferito non veniva certo negata.

Oggi invece vi è il silenzio del nulla!

 

Gazzetta Tributaria 122, 06/06/2023

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