EFFETTO COVID E TERMINI DI ACCERTAMENTO 2017: UNA FORZATURA DESTINATA A DURARE (Gazzetta Tributaria n.58/2024)

EFFETTO COVID E TERMINI DI ACCERTAMENTO 2017: UNA FORZATURA DESTINATA A DURARE (Gazzetta Tributaria n.58/2024)

58- L’ interpretazione distorta della proroga dei termini ex COVID si scontra con le pronunce dei giudici, ma la parola fine sarà probabilmente dopo il 2030!

  

Tra le tante iniziative assunte nei concitati mesi del 2020, in piena emergenza COVID, vi è stata anche la concessione di una proroga di 85 giorni (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) per i termini fiscali in scadenza, come previsto dall’art.67 del D.L. 18/2020 – il primo decreto sulle emergenze.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria questa proroga opera per tutte le fattispecie “aperte” alla data del 2020, e quindi anche per i termini di accertamento per le annualità in essere alla data del decreto e non solamente per quelle annualità i cui termini di verifica, liquidazione e accertamento scadevano nel 2020 (così recita la circolare n. 11/2020 che è interpretazione di parte).

Vengono quindi emessi nel mese di marzo 2024 accertamenti per l’anno 2017, che naturalmente sarebbe scaduto al 31 dicembre 2023.

Le prime pronunce di giurisprudenza, invece, considerano circoscritto l’effetto della proroga ai termini in scadenza nel 2020, e quindi non è applicabile alle annualità 2016 e 2017 che dovevano essere eventualmente accertate entro il 31 dicembre 2022 e, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023.

Fino ad ora si conoscono alcune sentenze di Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado che negano la proroga generalizzata, ma è immaginabile che l’Agenzia non accetterà tali pronunce, percorrendo tutti i gradi di giudizio.

Considerato che nella migliore delle ipotesi alla sentenza di Cassazione si giunge dopo almeno 8 anni dal ricorso iniziale, e se la sentenza di Roma cassa con rinvio si dovrà riprendere dal giudizio di secondo grado, è facile prevedere che la certezza sull’efficacia dilatata o puntuale della proroga emergenziale del 2020 si avrà tra parecchi anni, con tutte le complicazioni che una simile insicurezza può causare.

A meno che, nell’ottica di ripulire la riforma tributaria dalle incertezze del passato intervenga il legislatore con un provvedimento che definisca la natura emergenziale, e quindi la validità circoscritta nel tempo, della proroga dei termini di cui al D.L. 18/2020 che era stato voluto per scaricare anche gli Uffici delle incombenze in corso, e non già per dilatare una decorrenza che sarebbe divenuta attuale tre anni dopo!

Nella primavera 2020, Infatti, sull’accertamento 2017 non si era minimamente iniziato a lavorare, dato che l’attenzione riguardava il 2015!

Ma nella continua rincorsa tra i termini a favore dell’Agenzia e le necessità di certezze del contribuente l’evento tragico e improvviso dell’emergenza COVID rischia di lasciare un ulteriore cicatrice certamente scomoda!

 

Gazzetta Tributaria 58, 29/04/2024

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