EFFETTIVAMENTE ………. SI MUOVE! (Gazzetta Tributaria n.38/2025)

EFFETTIVAMENTE ………. SI MUOVE! (Gazzetta Tributaria n.38/2025)

38 – La problematica sollevata sulla rilevanza delle sentenze penali in ambito tributario viene riconosciuta fondata dalla stessa Suprema Corte.

  

Ironicamente ricordavamo l’atmosfera “oscurantista” del processo a Galileo di oltre quattrocento anni fa come resistenza della tradizione negazionista nei confronti di una interpretazione più aperta delle conseguenze delle pronunce penali in materia tributaria (GAZZETTA TRIBUTARIA n. 34/2025).

Questo nostro commento è apparso il 28 febbraio 2025, e certamente non può essere stato preso in esame dai giudici di Piazza Cavour, ma pur tuttavia quattro giorni dopo proprio la Corte di Cassazione con una ordinanza interlocutoria (n. 5714 del 4 marzo 2025) ha rilevato che vi è un grave contrasto interpretativo sulla portata del rapporto tra pronunce penali e processo tributario, ed ha rimesso una vertenza in merito al Primo Presidente per valutare se investire del problema le Sezioni Unite.

Ricordiamo le due tendenze di pensiero.

La prima riconosce l’efficacia “assoluta” del giudicato penale anche nel processo tributario con effetto, in caso di assoluzione piena, sulla stessa esistenza del fatto soggetto ad accertamento fiscale; la seconda limita l’efficacia della pronuncia penale di assoluzione al campo delle sanzioni (che sarebbero cancellate) ma esclude che possa essere intaccato il sistema probatorio azionato dall’Agenzia, rinviando al giudice la valutazione del fatto anche se, per ipotesi, escluso dal giudice penale.

Non è certamente una novità che la nostra interpretazione sia indirizzata pienamente alla validità completa dell’eventuale assoluzione con formula piena, rispettando a nostro parere anche il dettato dell’art.21bis del D. Lgs. 74/2000.

Il fatto che sia la stessa Corte di Cassazione, sezione tributaria, a rilevare il contrasto di giudicato e quindi chiedere lumi al massimo organo interpretativo delle sentenze, le Sezioni Unite, dimostra che le perplessità dei commentatori erano fondate.

Anche la Corte di Cassazione deve riconoscere che il mondo del diritto processuale tributario è un mondo a se stante, con piena autonomia e codici di rito specificatamente applicabili; il principio “ne bis in idem” previsto dall’art.649 del Codice di Procedura Penale è pienamente valido a tutto tondo, e quindi una sentenza di assoluzione piena dai reati penalmente fiscali deve valere appieno anche nel processo squisitamente tributario e non già limitare la propria efficacia all’ambito sanzionatorio; oltre tutto così facendo si attribuirebbe pieno significato alla volontà del legislatore che ha introdotto di recente nell’ordinamento l’art. 21bis citato che innova il rapporto trai due mondi – penale  e tributario.

Attendiamo quindi la pronuncia finale delle Sezioni Unite, in ogni caso appagati dal fatto che la nostra sensibilità di attenti commentatori del mondo del processo tributario ha avvertito subito il problema della doppia interpretazione, tanto rilevante da interessare, nel giro di pochi giorni, le Sezioni Unite.

Non c’è bisogno di sussurrare di nascosto “eppur si muove” come dicono abbia fatto Galileo, perché il movimento di interpretazione, per fortuna, è palese!

 

Gazzetta Tributaria 38, 06/03/2025

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