È TEMPO DI DICHIARAZIONI……SPARLIAMO DI ALIQUOTE E DETRAZIONI. (Gazzetta Tributaria n.91/2024)

È TEMPO DI DICHIARAZIONI……SPARLIAMO DI ALIQUOTE E DETRAZIONI. (Gazzetta Tributaria n.91/2024)

91 – Una curiosità professionale ha fatto percorrere un viaggio a ritroso nella storia fiscale d’ Italia.

 

 Come oramai sappiamo da decenni i mesi primaverili/estivi sono la grande palestra delle dichiarazioni dei redditi, questo rito che coinvolge gli studi dei Commercialisti di tutta Italia con una desolante ripetitività (nonostante i tentativi dell’Agenzia di rimpiazzare l’attività di consulenza degli studi con la “precompilata” di cui pochi si fidano).

Come si avverte comunemente uno degli argomenti di maggior interesse nel mondo delle dichiarazioni è l’applicazione delle detrazioni per oneri, dato che il risparmio di imposta può avere quale presupposto l’arte, lo sport, la salute, l’istruzione, la beneficienza e la cultura, senza quindi scontentare nessuno.

L’attenzione del vostro commentatore si è soffermata sulla portata dell’art.15 TUIR, che garantisce una detrazione del 19% del costo sostenuto per una quasi sconfinata platea di oneri, e la prima domanda è stata: ma perché il 19%?

La memoria ritorna agli albori delle norme IRPEF (1974) e richiama il concetto di detrazione pari all’applicazione dell’aliquota del primo scaglione di imposta.

Errore!

Nel 1974 l’IRPEF si articolava in oltre trenta scaglioni di imponibile, con una progressione iniziale di un milione di lire per scaglione, e con aliquota iniziale del 10% e finale del 72%(!) – per rediti oltre 500milioni di lire.

L’aliquota del 19% compare al IV scaglione, per i redditi da 4 a 5 milioni di lire.

Allora si va a cercare negli anni successivi, e sorpresa!, l’aliquota 19% scompare dall’orizzonte dal 1982 e non si ritroverà più nel panorama italiano.

Perché allora la detrazione per gli oneri riconosciuti sia del 19% rimane un mistero: non è mai stata l’aliquota iniziale; non esiste nel panorama delle aliquote da circa quarant’anni, l’aliquota del primo scaglione da oltre vent’anni è il 23%.

Forse la pigrizia dei programmatori che non vogliono modificare gli strumenti informatici dei programmi dichiarativi ha mantenuto un vantaggio dalle incerte origini.

Ma questa veloce ricerca nel mondo IRPEF ha richiamato anche gli antichi studi universitari sulla nostra Costituzione.

L’art.53 afferma che il sistema tributario è improntato a criteri di progressività, e come abbiamo ricordato nel 1974 gli scaglioni di reddito imponibile erano oltre trenta, con l’aliquota marginale che addirittura si moltiplicava per 7 (aliquota minima 10%, massima 72%); ora (2024, cinquant’anni dopo) siamo alla ripartizione del reddito imponibile in soli 4 scaglioni, e con prospettiva di ridursi a tre nel 2025; l’aliquota varia dal 23% al 43%, con una progressione inferiore a 2!

Altro che criterio di progressività, dobbiamo ritenere che il sistema stia regredendo, forse verso quel concetto di “flat tax” che tanto piace ai politici, ma difficilmente trova spazio nel principio costituzionale.

 

Gazzetta Tributaria 91, 02/07/2024

 

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