E PLURIBUS UNUM – DALLO STEMMA USA ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI (Gazzetta Tributaria n.17/2023)

E PLURIBUS UNUM – DALLO STEMMA USA ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI (Gazzetta Tributaria n.17/2023)

17 – La modulistica per l’applicazione delle varie fasi della “pace fiscale” non contribuisce alla chiarezza delle disposizioni.

 

La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) presenta una importante varietà di provvedimenti che consentono di modificare e in varia forma definire le posizioni conflittuali con il fisco (pagamenti, liti, pendenti, violazioni formali ecc.) me la massa di situazioni da regolamentare può generare dubbi e difficoltà interpretative che, a volte, le stesse istruzioni delle Entrate non chiariscono.

Con provvedimento n. 30294 del 2 febbraio 2023 sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni, e i modelli di domanda per dare attuazione alla definizione delle liti pendenti, come previsto ai commi da 186 a 202 della legge di bilancio citata, ma lo studio di quanto lodevolmente pubblicato in anticipo pone nuovi dubbi e necessita di chiarimenti.

Nel mondo delle liti tributarie è frequente la fattispecie di pluralità di ricorsi avverso la stessa fattispecie o fattispecie comunque connesse che d’ufficio o su istanza di parte sono state riunite (art. 29 del D.Lgs. 546/92) in un unico processo.

L’interprete si domanda come regolare tale posizione (specialmente in appello, dove vi sarà un unico numero di R.G.A a fronte di una pluralità di ricorsi in primo grado, poi riuniti) e ricordando la citazione classica richiamata nel titolo, e presente nello stemma degli Stati Uniti d’America (da molti Stati differenti una sola Nazione) sfoglia quanto esistente ma invano cerca una spiegazione esplicita nelle istruzioni ufficiali.

Dato che il termine per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2023 ci sarebbe tempo per modificare la modulistica, perché attualmente il modello di domanda ufficiale chiede di indicare la dimensione della controversia, le somme pagate e l’importo del versamento per attivare la pratica senza distinguere tra singolo atto e vertenza riunita.

In caso di ricorsi poi riuniti in un unico processo, magari già deciso con un’unica sentenza di primo grado, viene il dubbio sulla necessità di presentare un numero di domande quanti erano gli atti iniziali, ovvero una sola domanda perché vi è un solo numero di R.G.A.; come definire il (i) valori della controversia (singolo o somma di tutto) e come imputare i versamenti eventualmente effettuati con le iscrizioni provvisorie.

Un’altra fattispecie complessa è quella derivante dall’usuale connessione dell’accertamento alle società di persone (s.n.c. o s.a.s.) e personalmente ai soci, situazioni che a seguito di ricorso spesso vengono riunite già in primo grado, in modo da procedere con un risparmio di atti processuali e con una sola sentenza: ma allora quante domante e quanti versamenti? può esserci un comportamento divergente (un socio non vuole definire)?

Speriamo che questi dubbi, e quelli che certamente la realtà operativa proporrà presto, trovino la dovuta attenzione e la conclusione operativa praticabile nei prossimi giorni, perché le istanze dei contribuenti sono pressanti.

 

Gazzetta Tributaria 17, 03/02/2023

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