DUE PESI E DUE MISURE, MA SEMPRE PRO AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n.132/2024)

DUE PESI E DUE MISURE, MA SEMPRE PRO AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n.132/2024)

132 – La cessazione di una società può produrre effetti diversi che comunque aggravano, o non agevolano, la posizione del contribuente!

  

Indubbiamente l’interesse della collettività nell’esigere le imposte, e comunque nell‘attribuire risorse, o non disperdere disponibilità del bilancio dello Stato è prevalente rispetto al comportamento del singolo, ma a volte si rischia la schizofrenia, e comunque il cittadino è sconcertato.

Negli ultimi due mesi, infatti, siamo in presenza di due comportamenti divergenti, di segno opposto, in relazione alla rilevanza della capacità, di agire o di subire, del socio di società cancellata.

Certamente nel corso degli anni si è sempre più affermata l’interpretazione del permanere di una certa responsabilità dell’ex socio di società cancellata in relazione alla posizione fiscale ante cancellazione, ma ora l’Agenzia, pro domo sua, scende in campo con una tesi difforme a tale capacità perché sarebbe a favore del socio.

Abbiamo ricordato, infatti, nella GAZZETTA TRIBUTARIA n. 120/2024, che la Cassazione ha affermato che l’ex socio risponde anche delle sanzioni che possono essere rimaste a carico della società estinta, perché non siamo in presenza di una successione piena.

Ora invece assistiamo alla pronuncia, sia pure amministrativa, dell’Agenzia che nega ogni capacità di agire all’ex socio della società cancellata.

Infatti con la risoluzione n. 47 del 19 settembre 2024 viene negata la possibilità, per i soci di una società cancellata dal registro imprese, di emettere una nota di variazione, in diminuzione, IVA con evidenziazione, quindi di una imposta a credito.

L’Agenzia precisa che con la estinzione della società viene cancellata ogni possibilità di azione attiva dei soci, e quindi “l’eventuale diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore IVA a debito – essendo ancora fermo allo stadio di mera aspettativa di diritto, – non può essere trasferito per successione ai soci ma si estingue insieme ad essa”

In sostanza, due pesi e due misure, ma un beneficiario solo: il Fisco!

Se vi è da riscuotere una sanzione della società cancellata ci si può rivolgere gli ex soci; se vi è la possibilità di emettere una nota di variazione per evidenziare un credito IVA, e quindi ricevere un rimborso, l’ex socio non è abilitato ad operare perché il diritto si è estinto con la società.

È vero che l’interesse nazionale supera quello individuale del contribuente, ma tutto sommato un simile comportamento non appare improntato a quei principi di collaborazione e buona fede che ammantano lo “Statuto del Contribuente”.

 

Gazzetta Tributaria 132, 20/09/2024

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