DISTRATTI E PENTITI PERDONO L’IVA! (Gazzetta Tributaria n.44/2024)

DISTRATTI E PENTITI PERDONO L’IVA! (Gazzetta Tributaria n.44/2024)

44 – L’indicazione dell’utilizzo del credito in dichiarazione ha natura sostanziale e cambia la decorrenza del diritto al rimborso.

 

 Quasi un pesce d’aprile, ma è realtà: con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito la natura sostanziale dell’indicazione delle modalità di utilizzo del credito IVA come indicato nella dichiarazione annuale (rimborso o compensazione) negando la possibilità di ottenere il rimborso del credito non compensato, che risulta così perso!

Ricapitoliamo sommariamente la fattispecie: un soggetto IVA presenta la dichiarazione indicando nel quadro RX della dichiarazione (anno 2004) il credito in colonna 4 – compensazione – invece che in colonna 3 –  rimborso – e questo errore di indicazione muta la validità temporale del credito: se correttamente chiesto a rimborso ha termine decennale di prescrizione; se dichiarato compensabile l’eventuale rimborso deve essere richiesto entro due anni dalla dichiarazione come disposto dall’art.21 del D. Lgs. 546/72, risultando successivamente perso.

Con ordinanza n.7862 del 22 marzo 2024  la Corte di Cassazione, ribadendo il precedente orientamento con ampia citazione di pronunce del 2022 e antecedenti, conferma che l’indicazione in dichiarazione è “costitutiva” della qualifica del credito dichiarato: anche l’eventuale comportamento concludente successivo non muta l’originaria genesi del credito, con conseguenze che possono diventare definitive: in mancanza di una dichiarazione integrativa che muti l’indicazione della destinazione del redito (si tratta di spostare li credito da una colonna all’altra!) si perde la possibilità di ottenere un rimborso riguardante un credito esistente!

Nel caso in commento la contribuente aveva ottenuto ragione nei gradi di merito ma la Cassazione ribadisce il proprio orientamento rigido sull’essenzialità della dichiarazione fiscale, e su ricorso dell’Agenzia delle Entrate nega ilo rimborso di quel credito IVA erroneamente dichiarato (ma di cui nessuno contesta l’esistenza) e addirittura condanna la contribuente, che non si era neppure costituita in giudizio, alle spese di lite! (essendo solo intimata e non costituita nel giudizio di Cassazione e con una doppia conforme favorevole alle spalle sembra un po’ eccessivo l’aggravio!).

Oltre tutto i termini dilatati della Giustizia Tributaria – stiamo trattando di un credito IVA 2004 – rendono problematica per la parte privata la possibilità di agire per una causa civile di indebito arricchimento, per cui a fronte di una realtà oggettiva indiscutibile (credito esistente e non utilizzato!) l’aspetto formale della dichiarazione influisce sull’azionabilità del credito (rimborso o compensazione) con un aggravio del contribuente.

Certamente deve posta la massima attenzione sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni, ma l’assoluta rigidezza della Cassazione sulle limitazioni del diritto ordinario alla prescrizione (l’indicazione di compensazione limita a due anni il diritto al rimborso, invece dei dieci ordinari) appaiono forse eccessivamente favorevoli alla res publica!

Quindi in caso di dimenticanza o tardiva formulazione della dichiarazione integrativa il credito è perso in termini quasi brucianti!

 

Gazzetta Tributaria 44, 02/04/2024

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