DICHIARAZIONE IN BIANCO: EPPURE E’ VALIDA ! (Gazzetta Tributaria n.114/2024)

DICHIARAZIONE IN BIANCO: EPPURE E’ VALIDA ! (Gazzetta Tributaria n.114/2024)

114 – Anche una presentazione del solo frontespizio rappresenta una “dichiarazione”

 

Il titolo riportato non è la conseguenza del caldo eccessivo di questi giorni, ma la conclusione di una vicenda paradigmatica iniziata vent’anni fa che porta a queste conseguenze.

La storia merita di essere raccontata, per quanto si possa dedurre dalle sentenze.

Un contribuente (arrogante, fortunato, ironico o fate voi) presenta per l’anno 2003 solamente il frontespizio della dichiarazione IRPEF, mediante un invio telematico.

Di tale invio il sistema telematico dell’Agenzia rilascia ricevuta che non eccepisce alcuna anomalia, e pertanto considera la dichiarazione come esistente.

Cinque anni dopo l’Agenzia emette un accertamento ex art.41/600 – accertamento d’ufficio –  relativo a dichiarazioni omesse o nulle, eccependo che la trasmissione del frontespizio non rappresentava il soddisfacimento dell’onere dichiarativo.

Il ricorso del contribuente, che vinse in primo e secondo grado, è imperniato sul fatto che la dichiarazione non era omessa ma incompleta, e quindi non poteva essere applicato l’art.41/600 ma altre norme.

In effetti il frontespizio era intestato al contribuente, con tanto di sottoscrizione, e senza alcun quadro interno.

Oltre tutto tra l’omessa dichiarazione e l’infedele dichiarazione sono differenti, e molto, anche le misure delle sanzioni.

L’Agenzia ricorre in Cassazione ma anche in terzo grado – ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024 – deve registrare una sconfitta, dato che il Supremo Consesso ha ritenuto prevalente l’esistenza di una valida ricevuta rilasciata dal sistema informatico, che quindi non ha scartato l’invio, rispetto al contenuto dei singoli quadri.

Per altro, afferma anche la Cassazione, nulla vietava all’Agenzia, in presenza di un solo frontespizio di dichiarazione, di ricostruire la posizione del contribuente che, in base alla ricevuta in suo possesso, ha presentato una dichiarazione (anche se solo un contenitore vuoto).

Tra le righe si intende che se il sistema telematico avesse scartato la presentazione le circostanze sarebbero state a favore dell’Agenzia, ma avendo invece accettato la presentazione non poteva essere usata la norma che punisce l’omissione della dichiarazione che, sia pure in nuce, esiste.

Quindi l’accertamento è definitivamente annullato, ma la Corte ha ritenuto di non infierire compensando le spese di giudizio “per la peculiarità della questione trattata”, affermazione certamente valida ma contrastata dal fatto che la stessa Corte cita alcune sentenze a conforto della tesi assunta.

Quindi il caso era già stato affrontato!

 

Gazzetta Tributaria 114, 01/08/2024

 

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