DIALOGO TRA SORDI (II) La Cassazione interviene sull’obbligo (o facoltà) di contradditorio affermando che l’Agenzia può non rispettare i termini per le risposte al questionario. (Gazzetta Tributaria Edizione 25/2021)

DIALOGO TRA SORDI (II) La Cassazione interviene sull’obbligo (o facoltà) di contradditorio affermando che l’Agenzia può non rispettare i termini per le risposte al questionario. (Gazzetta Tributaria Edizione 25/2021)

25 – La Cassazione interviene sull’obbligo (o facoltà) di contradditorio affermando che l’Agenzia può non rispettare i termini per le risposte al questionario.

 

Spesso su queste colonne si è trattato dell’art.10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente che codifica il principio di collaborazione e buona fede, ma a volte questo clima viene smentito da stravaganti pronunce della Magistratura.

Alla fine di aprile 2021 la Corte di Cassazione ha formulato una sentenza (n.11405/2021) che afferma il principio della “facoltà” per l’Agenzia delle Entrate di procedere al contradditorio con il contribuente in caso di richiesta documentale e invio di questionari conoscitivi che possono essere trascurati.

Ricapitoliamo brevemente la fattispecie.

L’art.32 del decreto 600/73 sull’accertamento stabilisce che l’Agenzia può invitare il contribuente a fornire elementi conoscitivi, documenti e atti rilevanti al fine di accertare le imposte dovute; il termine per la produzione e consegna di quanto richiesto non può essere inferiore a 15 giorni e in caso di mancata produzione i documenti, dati e prove omesse non possono essere utilizzati dal contribuente a proprio favore.

Nel caso trattato dalla sentenza citata, l’Ufficio ha formulato una richiesta di documenti e prima della scadenza dei 15 giorni ha emanato un avviso di accertamento con metodo sintetico ricordando che il contribuente non poteva provare la propria posizione non avendo prodotto tempestivamente i documenti richiesti, divenuti inutilizzabili come prove (vi era una controversia sui termini di notifica).

La sentenza in oggetto afferma che salvo esplicita disposizione di legge l’Agenzia per i tributi nazionali (IRES, IRAP, IRPEF) non è obbligata al contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emanare l’accertamento, mentre tale comportamento (obbligo del contradditorio) vale per i tributi armonizzati (IVA) in quanto genericamente previsto dalla normativa europea.

Ricordiamo che nel caso di accesso dei verificatori presso l’impresa con emanazione, alla conclusione, del processo verbale di constatazione, l’art.12 dello Statuto del Contribuente espressamente vieta di emanare l’avviso di accertamento sino alla scadenza del termine (60 giorni) per la presentazione di apposite osservazioni del contribuente, e questo nel principio di collaborazione!

Quindi, senza considerare il ricordato principio di collaborazione, l’Agenzia può procedere ad accertamento anche prima della produzione dei documenti che avesse richiesto con questionario (non vale per i PVC), salvo dover poi riformulare lo stesso accertamento sulla base della valenza probatoria dei documenti che il contribuente avesse prodotto ma che non sono stati considerati.

Un dialogo tra sordi che, se genericamente applicato provoca un aumento esponenziale del contenzioso, grava gli Uffici di una duplicazione di attività, crea un diffuso sentimento di sfiducia nell’operato dell’Agenzia che, invece, dovrebbe operare con il principio di collaborazione.

Ma il vecchio adagio afferma che non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire!

 

Gazzetta 25, 05/05/2021

 

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