07 Ago DI PADRE IN FIGLIO NON SI TRASFERISCE IL REDDITO “NERO”. (Gazzetta Tributaria n.118/2024)
118 – Pochi giorni fa la Cassazione ha smontato un teorema apparentemente insuperabile.
Nelle società a ristretta base azionaria l’accertamento di utile realizzato in nero diviene, salvo prova contraria, imponibile in capo ai soci.
Nel caso in esame, poi, si tratta di una società a socio unico a cui è stato accertato un maggior utile.
Eppure, anche se i testi di diritto affermano che la portata è “diabolica” la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15777 del 9 luglio 2024, ha riconosciuto la validità delle prove addotte dal figlio per dimostrare la propria estraneità dalla condotta del padre, amministratore della società.
La fattispecie merita una descrizione.
Un contribuente viene accertato per l’anno 2002 per la mancata dichiarazione degli utili di cui si presume la distribuzione in relazione ad una società di cui è unico socio e che è amministrata dal padre.
Dopo le due sentenze di merito che danno parzialmente ragione, in relazione al contenuto del reddito accertato, alla parte privata, questa ricorre in Cassazione affermando la mancata valutazione delle circostanze addotte a suo favore in relazione alla mancata percezione del reddito presunto.
Non siamo, quindi, in presenza di una contestazione sulla esistenza o meno di un reddito “extra”, ma sulla imponibilità in capo all’unico socio.
Questi ha dimostrato avanti i giudici di merito, e tale dimostrazione inizialmente non valutata è stata apprezzata dalla Cassazione, che egli è residente negli Stati Uniti d’America e di rado viene in Italia; che sul conto bancario della società operava solo il padre, amministratore unico, che compiva anche operazioni estranee all’oggetto sociale che transitavano da detto conto mentre lui si disinteressava della società; che non aveva promosso un giudizio civile nei confronti del padre per il vincolo familiare; che nel 2009 il padre aveva rilasciato un atto notorio che affermava l’estraneità del figlio dalla società
Tutte queste argomentazioni sono state riconosciute accettabili dal Supremo Consesso che ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, affermando che doveva essere eventualmente valutata l’interposizione fittizia di cui all’art.37, III c., del D.P.R.600/73, e che comunque la presunzione di distribuzione di utili non aveva carattere di assolutezza.
Quindi anche la prova contraria nei casi di presunzione semplice, come è la presunzione di distribuzione di utili in nero in una società a ristretta base azionaria, può essere supportata con idonee prove.
E’ rimarchevole che la stessa Corte di Cassazione definisca casi come questi “creazioni giurisprudenziali” quasi a sottolineare l’eccezionalità del regime probatorio.
Naturalmente nel caso de quo sono ampiamente trascorsi i termini per accertare il reddito al padre, con salvezza, quindi, del patrimonio familiare!
Gazzetta Tributaria 118, 07/08/2024
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