DEMAGOGIA E PRAGMATISMO: DUE ESIGENZE CONTRAPPOSTE NELL’ ADEMPIMENTO COLLABORATIVO (Gazzetta Tributaria n.94/2024)

DEMAGOGIA E PRAGMATISMO: DUE ESIGENZE CONTRAPPOSTE NELL’ ADEMPIMENTO COLLABORATIVO (Gazzetta Tributaria n.94/2024)

 

94 – Il codice di condotta approvato dal Vice Ministro Leo a fine aprile sembra solo una sottolineatura demagogica.

  

Nel nostro ordinamento tributario esiste anche l’istituto dell’adempimento collaborativo (riservato ai grandi contribuenti) che cerca di obbligare le parti ad un comportamento lineare per evitare scontri e contenziosi.

Nell’ambito di questo istituto, per altro ora in avvio pur essendo stato previsto da una norma del 2015 (D. Lgs.128/2015) il vice Ministro Maurizio Leo ha emanato un decreto che approva il” Codice di Comportamento” per i soggetti ammessi alla procedura di Adempimento Collaborativo.

Già nell’intestazione del decreto troviamo una anomalia: viene approvato il codice di condotta per i contribuenti…… mentre poi il provvedimento riguarda sia l’Agenzia che i contribuenti!

Poi appare certamente ricca di sorprese l’esame della portata del decreto, che spende pagine e articoli nella ricerca di ovvietà!

Sembra che il Legislatore delegato non ricordi che venticinque anni fa è stata approvata una legge, di rango costituzionale, intitolata “Statuto dei Dritti del Contribuente” (L.212/2000), mentre si perde nella notte dei tempi l’approvazione della nostra Carta Costituzionale che all’art.98 tassativamente recita: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”

Ecco che allora appare sorprendente che nel “Codice di comportamento” approvato con il decreto citato si trovi l’affermazione: “L’Agenzia si impegna ad agire nei confronti dei contribuenti ammessi al regime nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, garantendo l’aderenza del proprio operato ai principi sanciti nello Statuto dei contribuenti e nel presente codice e comportandosi con conseguente lealtà, onestà, integrità, trasparenza. Chiarezza e massima diligenza professionale”

E per gli altri contribuenti (che sono la maggioranza, dato che il regime collaborativo si rivolge agli operatori di grandi dimensioni) tutto questo non vale?

È evidente che la spinta demagogica ha superato la logica lettura delle norme: i principi di lealtà e correttezza devono essere sempre applicati dalla Pubblica Amministrazione nell’interesse, esclusivo dei Cittadini, siano essi ammessi o no al regime di adempimento collaborativo.

La ripetizione di ovvietà è ben dimostrata dal punto 1.9 del Codice di comportamento, che impegna l’Agenzia ad acquisire d’ufficio i documenti già in possesso dall’Amministrazione stesa, promuovendo l’interoperabilità dei sistemi informativi, previsti da una legge del 2005 (vent’anni dopo!).

Specularmente il Codice approvato prevede obblighi di trasparenza e buon comportamento del contribuente, addirittura arrivando a vietare (punto 2.7) meccanismi premiali per i dipendenti connessi al conseguimento di obbiettivi di riduzione del carico fiscale (!). Se nel rispetto della legge viene attivato un percorso che diminuisce, per esempio, l’aliquota IVA che cosa c’è di male?

Solo tra le righe, ed è necessaria una lettura molto attenta dell’intero Codice di Condotta, si ricava che anche il Ministero ritiene che il successo dell’adempimento collaborativo dipende dal preventivo dialogo tra i due soggetti: quell’interpello preventivo, o come si voglia comunque chiamare, che attraverso il dialogo consente di mettere il contribuente nella regolare posizione fiscale e all’amministrazione di esplicitare ragioni e percorsi, evitando quelle liti fiscali che (cattivo segnale) stanno crescendo nel paese!

 

Gazzetta Tributaria 94, 09/07/2024

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