21 Mag DECRETO RILANCIO – CONTRIBUTI E -BONUS CON CONFUSIONE! (Gazzetta Tributaria 31/2020)
31- Il nuovo decreto “Rilancio” (n.34 del 19 maggio 2020) contiene nuove proposte e confusioni a go go.
Abbiamo la versione definitiva del decreto Rilancio, che doveva essere quello di aprile, è slittato sino alla seconda metà di maggio e che con la diffusione colpevole di bozze e proposte ha indotto in errore tanti interpreti a tutti i livelli.
Anche la nostra Gazzetta Tributaria si è fatta ingannare, e con il n. 29/2020 richiamava il contributo a fondo perduto per i soggetti con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nel 2019 e con un calo significativo di fatturato, venendo poi smentita dalla versione definitiva del decreto (definitiva quanto può esserlo un decreto legge che in questo periodo di legislazione tellurica ci presenta sempre nuove versioni di norme, e questo essendo un decreto legge deve essere convertito entro metà luglio(!) che ha introdotto modifiche determinanti.
L’attuale versione del decreto prevede all’art.25 la possibilità di un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che abbiano registrato nel 2019 un volume di ricavi non superiore a 5 milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 abbiano prodotto un fatturato, o percepito compensi inferiori di almeno il 33% del corrispondente mese del 2019.
Si tratta quindi di confrontare in modo istantaneo due dimensioni di fatturato e non una media dei due anni o periodi di imposta, con tutte le distorsioni che possono essere generate da tale procedura.
Dal contributo sono comunque esclusi i soggetti che abbiano cessato l’attività entro la data di presentazione della domanda di contributo (presumibilmente tra qualche mese), quelli che ricevono il contributo di cui al precedente decreto Cura Italia, e (sostanzialmente) tutti i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza connesse con gli albi professionali.
Questo vuol dire penalizzare tutte le professioni governate da un Ordine Professionale, mentre le attività di c.d. faccendieri che non hanno mai superato un Esame di Stato e non sono soggetti alle regole anche deontologiche proprie di un ordinamento professionale saranno anche premiate dal bonus!
Il contributo sarà versato in contanti dall’Agenzia delle Entrate sul conto del richiedente, che può avere qualunque forma giuridica (imprenditore individuale, società commerciale di persone o di capitali, lavoratore autonomo, studio associato, impresa familiare) è sarà pari:
al 20% della diminuzione di fatturato per i soggetti con ricavi annui 2019 fino a quattrocento mila euro;
al 15% della diminuzione del fatturato per quelli della fascia intermedia tra 400mila euro e un milione di euro
al 10% della diminuzione per quelli con fatturato 2019 fino a 5 milioni di euro.
Non è dato comprendere perché l’unico riferimento debba essere il mese di aprile 2020, mentre è ben noto che gli effetti del c.d. lock down quanto meno si sono sentiti per i due mesi di marzo e aprile 2020, e in buona parte anche per maggio; inoltre appare preoccupante che questo specifico provvedimento abbia uno stanziamento ad hoc di € 6.192.000.000, somma che lascia intendere che sarà presto esaurita l’iniziale disponibilità.
La norma prevede infatti un contributo minimo, che prescinde dal raffronto con la perdita di fatturato registrato, di €2.000 per i soggetti economici “collettivi” e di € 1.000 per le persone fisiche: vuol dire che al minimo vi sarebbe capienza per circa quattro milioni di richiedenti, mentre il panorama complessivo è ben superiore e la perdita è stata tale da lasciare prevedere richieste certamente oltre i minimi!
Gazzetta 31, 2020
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