18 Mag – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – SPERANZE E NEBBIE (Gazzetta Tributaria 29/2020)
29- Nel decreto “Rilancio” è previsto un contributo di cui ancora si fatica a definire la portata.
Proseguendo l’avvicinamento all’effettiva portata del decreto “RILANCIO” che ha la forma di un decreto legge omnibus con oltre 250 articoli che trattano di tutto, e che al 18 maggio non ha ancora visto la luce (era il decreto aprile!!) spendiamo alcune parole per circoscrivere, per quanto ora a conoscenza, la portata del contributo a fondo perduto per autonomi e imprese minori.
La materia è trattata dall’art.28 della bozza di decreto, e prevede un contributo per i soggetti che hanno avuto una riduzione di fatturato relativo al mese di aprile 2020 rispetto al fatturato dello stesso mese del 2019.
La norma si rivolge a imprese minori di ogni tipo, qualunque forma abbiano, comprese le società di capitali, e lavoratori autonomi che nel periodo di imposta 2019 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro e che sono ancora in attività.
Sono esclusi dal beneficio solo gli intermediari finanziari (holding) di cui al T U I R e gli enti pubblici, oltre ai soggetti che hanno cessato l’attività entro il 31 marzo 2020.
Il contributo, che sarà a fondo perduto e escluso da ogni imposta, ha come parametro di riferimento la misura della riduzione del fatturato nei due mesi di riferimento, una volta appurato che si rientra tra i soggetti ammessi al beneficio: ne sono esclusi quei soggetti che hanno beneficiato del contributo mensile di 600 euro, nelle varie forme (autonomi, senza cassa ecc.) mentre sembrerebbe che artigiani e commercianti che hanno percepito il contributo nei mesi di marzo ed aprile possano rientrare tra i destinatari anche di questa provvidenza salvo i limiti di fatturato indicati.
Il contributo avrà un importo minimo di mille auro, e sarà in misura variabile dal 20% al 10% della riduzione registrata.
A titolo di esempio una impresa minore che fatturi 5 milioni l’anno con regolarità, cioè 400mila euro il mese e che nell’aprile 2020 abbia avuto un fatturato pari a zero dovrebbe ricevere un contributo di circa quarantamila euro; un professionista che fattura 200mila euro l’anno con regolarità mensile e con fatturato nullo nell’aprile 2020 dovrebbe ricevere circa quattromila euro.
E’ particolarmente penalizzante peri lavoratori autonomi il regime di rilevazione del fatturato per cassa, con la conseguenza che il volume di ricavi del singolo mese non è assolutamente significativo, potendo essere alterato da incassi straordinari, mentre per le imprese la regolarità della fatturazione mensile è un elemento consueto e ordinario.
L’istanza per la liquidazione del contributo dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura di erogazione, che necessariamente seguirà la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e che sarà approvata con un apposito provvedimento del Direttore.
Non è difficile immaginare che appena saranno disponibili i modelli e le formalità per l’esecuzione si creerà un ingorgo telematico così come è avvenuto all’INPS per il rimborso delle spese di sanificazione degli ambienti (Gazzetta Tributaria n.26/2020), e seguiranno le solite, irridenti, scuse dell’Agenzia per l’eccezionale afflusso di domande.
Al momento non siamo a conoscenza di un tetto generale di stanziamento per l’erogazione di questo contributo, e forse questo limiterà il rischio di ingorgo di domande, anche se appare insostenibile l’emanazione di un provvedimento senzatetto di spesa!
Sarà in ogni caso cura della GAZZETTA TRIBUTARIA di monitorare in tempo reale l’evoluzione di questa situazione che certamente interesserà buona parte dei nostri “venticinque lettori” (di manzoniana memoria)
Gazzetta 29, 2020
No Comments