26 Apr CONTRADDITORIO PREVENTIVO: PRONTI VIA! (SPERIAMO) (Gazzetta Tributaria n.56/2024)
56 – Il Ministro delle Finanze ha approvato il decreto che fissa gli atti specifici esclusi da contradditorio, che quindi per tutte le altre fattispecie entra in vigore il 2 maggio 2024.
Forse ci siamo!
Dopo tanta incertezza, che ha richiesto anche la formulazione di un inedito “atto di indirizzo” (Gazzetta Tributaria n. 39/2024) è stato approvato il decreto ministeriale che specifica quali atti, autonomamente impugnabili, non sono soggetti alla procedura di “contradditorio preventivo” questo istituto codificato dalla riforma tributaria ma che tanto sconcerto suscita nell’Agenzia delle Entrate.
E’ sorprendente come vi sia una decisa resistenza da parte dell’Amministrazione nei confronti dell’obbligo di proporre lo schema di rettifica o accertamento al contribuente ed eventualmente procedere solo dopo di avere ricevuto e vagliato le osservazioni, risposte o correzioni che questi comunica.
Il dialogo è base di tutti i procedimenti civili di una società evoluta, ma nel mondo tributario viene visto come diminutio del potere di accertamento, quasi che vi sia il timore di vedere svelato il sistema a volte lacunoso di rettifica delle dichiarazioni.
Ora l’istituto diviene obbligatorio, almeno per una serie importante di atti, dato che risultano esclusi da tale obbligo di confronto preventivo tutti gli atti di mera riscossione, quelli generati automaticamente (si pensi all’iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate); gli atti derivanti dal mancato rispetto di termini di rateizzazione o dal venire meno di agevolazioni fiscali; non è chiaro come possano essere esclusi dal contradditorio gli atti di accertamento parziale, dato che in alcuni casi questi sono automatici, ma altrimenti richiedono una valutazione discrezionale dell’Agenzia.
Certamente saranno soggetti al contradditorio preventivo tutti gli atti di irrogazione di sanzioni, mentre l’atto c.d. automatico che comprenda anche sanzioni sarà escluso da tale obbligo.
La ragione di queste limitazioni appare poco comprensibile, specialmente quando si tenga conto che nell’ambito della lite tributaria da quest’anno è esclusa la mediazione preventiva; quindi sarà necessario, nella maggioranza dei casi, instaurare una formale procedura contenziosa per poi, eventualmente, accedere alle forme di definizione/conciliazione anche fuori udienza!
Un percorso complesso che forse la consultazione preventiva avrebbe potuto evitare.
Dato che la novella norma si applica agli atti formati dopo il 30 aprile 2024 non possiamo che attendere l’effettiva applicazione di questo istituto, fortemente voluto da tutti i professionisti ma altrettanto fortemente sgradito all’Amministrazione.
E facile prevedere, e ve ne sono già i primi segnali, che la mancanza di dialogo provocherà una crescita forse patologica del contenzioso.
Gazzetta Tributaria 56, 26/04/2024
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