CONTABILITA’ REGOLARE E PRESUNZIONI FISCALI (Gazzetta Tributaria n.154/2024)

CONTABILITA’ REGOLARE E PRESUNZIONI FISCALI (Gazzetta Tributaria n.154/2024)

154 – Una recentissima pronuncia della Cassazione ripropone, con elementi di novità, la contrapposizione tra requisiti formali e presunzioni.

  

Una storia intricata, almeno per quanto si può ricavare dalla lettura della pronuncia in commento, ripropone sia il problema della valenza probatoria delle presunzioni e della regolare contabilità che la presentazione distorta della realtà da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla propria testata (FISCO OGGI).

La vicenda, come appare da un primo esame, è la seguente: in sede di controllo incrociato vengono trovate presso terzi fatture emesse da una ditta individuale che non aveva tali documenti nella propria contabilità; l’Agenzia procede ad accertamento (è relativo all’anno 2007!) e in sede di opposizione, ottenendo ragione nei due gradi di merito, il contribuente eccepisce non solo la regolarità della propria contabilità ma anche la pendenza di un giudizio penale contro il proprio commercialista che avrebbe emesso documenti falsi ad insaputa del cliente!

Ricorre l’Agenzia nel 2017 contro la sentenza della CTR d’Abruzzo a lei sfavorevole e la vertenza sfocia nell’ordinanza n. 26141 del 7 ottobre 2024 che da un lato afferma la validità delle presunzioni dell’Agenzia, contestando la pronuncia di secondo grado che poneva alla stessa Agenzia l’onere di ulteriormente fornire elementi di prova sulla validità della propria presunzione semplice di ricavi omessi.

Il commento sui tempi di una giustizia che tiene circa sette anni a giacere un giudizio in terzo grado, per poi pronunciare una cassazione con rinvio è superfluo!

La Cassazione, accogliendo il secondo motivo di reclamo dell’Agenzia, afferma che è onere del contribuente fornire elementi validi per contrastare le presunzioni legittimamente assunte dall’Amministrazione, e quindi cassa con rinvio la sentenza della CTR di Abruzzo rinviando per una valutazione delle varie prove ad una nuova sessione a Pescara.

Probabilmente, se vi è stato quel giudizio penale indicato nei confronti del commercialista infedele, questa circostanza è stata male esposta nel corso della controversia, perché potrebbe costituire la prova richiesta.

Ma tutto questo non è stato considerato dai redattori di FISCO OGGI, che nel numero del 5 novembre 2024 commentano la vicenda titolando: La regolarità formale dei registri non esclude la condotta evasiva come se questa fosse stata acclarata e non, come invece è avvenuto, il rinvio al giudice di merito sia proprio per valutare gli elementi di prova del contribuente.

Le parti, nel processo tributario come in tutte le vertenze, propendono per le proprie tesi, ma a volte sembra che vi sia una voluta rappresentazione distorta della realtà per affermare, a priori, le proprie ragioni anche se una pronuncia di rinvio non fa che metterle in discussione.

Ma ogni tanto è meglio proclamare ai quattro venti di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, anche se invece sono i Giudici che chiedono di verificare se il bicchiere esiste!

 

Gazzetta Tributaria 154, 06/11/2024

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