28 Lug CONSEGUENZE DEL COVID: IL CONTRACCOLPO DEGLI AIUTI DI STATO E L’IGNORANZA DELLO STATUTO. (Gazzetta Tributaria n.83/2023)
83 – Il sovrapporsi delle disposizioni agevolative emergenziali del 2020, spesso non coordinate, comincia a provocare contraccolpi negli adempimenti ordinari.
Quella tragica e farraginosa stagione COVID del 2020, che insieme con i terrificanti problemi per la salute ha visto anche tanti sforzi per mantenere l’economia, e l’attività professionale, almeno vicina alla normalità, seguendo le indicazioni di un legislatore spesso schizofrenico, può portare a conseguenze anche ad anni di distanza per sviste o trascuratezze.
Una delle norme uscite dall’intento di non gravare le attività di eccessivi oneri è stata l’esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 della stessa imposta, disposto a maggio 2020 (D.L. 34/2020, art.24).
Nell’agosto dello stesso anno l’Agenzia, con circolare n. 25 del 20/08/2020 ha precisato che l’esonero dal versamento dell’imposta comportava l’onere di indicare in appositi quadri della dichiarazione IRAP l’agevolazione di cui si era usufruito, e basta por mente al fatto che il Codice aiuto che veniva indicato aveva il n. 999 per comprendere che siamo in presenza di una situazione assolutamente improvvisata.
Ricordiamo che la legge non prevede la condizione della indicazione per usufruire dell’agevolazione.
Sia in relazione all’emergenza, sia tenuto conto del periodo di emanazione della circolare (la metà di agosto) questa formalità è stata spesso trascurata, tanto che con una risoluzione dell’anno successivo, n. 58 del 29 settembre 2021 l’Agenzia ricorda che la mancata compilazione del quadro IS della dichiarazione IRAP 2020 per segnalare l’esonero può regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, con la relativa sanzione ridotta.
Non avendo eseguito l’integrazione arrivano le cartelle di pagamento che richiedono il versamento dell’intera imposta, le sanzioni e gli interessi relativi.
Il vostro commentatore trasalisce e cerca di ricordare una norma di oltre vent’anni fa: l’art.6 dello Statuto del Contribuente che afferma che al contribuente non possono essere richiesti dati e informazioni già in possesso dell’Amministrazione (L.212/2000 art.6); poi vengono rilette le norme di legge e scopri che l’esonero dal versamento dell’IRAP non è condizionato da alcun adempimento o condizione.
Quindi l’informazione è già in possesso dell’Agenzia, la norma agevolativa non impone specifici obblighi, eppure il nostro contribuente “agevolato” viene raggiunto da una cartella non dovuta, che richiederà come minimo un intervento in autotutela se non un vero e proprio contenzioso, e quella sanatoria di liti fiscali che doveva ridurre l’arretrato rischia di essere vanificata.
Ma è così difficile che le banche dati dell’Agenzia delle Entrate si coordino tra di loro?
Forse è più facile, nel dubbio, richiedere al povero cittadino di fare e ripetere formalità, sotto lo spauracchio della sanzione, ma è certamente una implicita negazione del principio di collaborazione tanto auspicata!
Gazzetta Tributaria 83, 28/07/2023
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