CON TE …… NON PARLO (Gazzetta Tributaria n.166/2024)

CON TE …… NON PARLO (Gazzetta Tributaria n.166/2024)

166 – L’istituto del “contradditorio” appare spesso solo come una gentile concessione e non come un diritto.

 

Quella legge tanto citata e altrettanto disattesa che è lo Statuto dei Diritti del Contribuente (L.212/2000) è stata costruita su di un presupposto di civiltà: il rapporto tra contribuente e amministrazione deve essere improntato al principio di collaborazione e questo ha come necessario fondamento il dialogo.

In quest’ ottica si colloca anche il “vecchio” D.Lgs.218 del 1997 sul principio generale dell’accertamento con adesione, che presuppone un dialogo tra contribuente e Agenzia, dialogo che può iniziare su impulso dell’Agenzia stessa, con l’invito a comparire, o del contribuente con l’istanza di accertamento con adesione.

Sono momenti diversi di un rapporto di interazione, elemento fondamentale per poter costruire un mondo fiscalmente sostenibile – le contrapposizioni aprioristiche in genere non portano buoni frutti – e il già citato Statuto del Contribuente dedica uno specifico articolo (6bis) proprio al principio del contraddittorio.

Eppure pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha pubblicato una sentenza, n.29121 del 12 novembre 2024 che smentisce questo clima di collaborazione.

Si legge infatti che l’invito a comparire previsto appunto nel D.Lgs.218/97per instaurare un dialogo rappresenta una facoltà dell’Ufficio e non già un obbligo, e la sua mancata applicazione non comporta vizi per l’atto di accertamento; ancora, poco più oltre, si legge che “la convocazione del contribuente costituisce per l’Ufficio non un obbligo ma una facoltà da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”.

In sostanza quello che consideravamo un diritto del contribuente al contradditorio è invece vista come una facoltà discrezionale, e in quanto tale la sua omissione non può essere reclamata.

Appare allora difficile valutare la collocazione di questo comportamento con l’art.97 della Costituzione della Repubblica, che impone l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, e diviene un elemento solo teorico tutto il complesso delle norme dello Statuto del Contribuente.

Se il contradditorio costituisce una mera facoltà, discrezionale, cadono tutti i presupposti di collaborazione e buona fede, dato che una scelta discrezionale non può essere contestata!

Ma in questo modo il percorso verso una effettiva collaborazione diviene oltremodo incidentato, e l’auspicata riduzione del contenzioso una chimera, in quanto a fronte di una scelta discrezionale che esclude il dialogo l’unico rimedio è il ricorso!

Una ventina di anni fa è stato premiato con un OSCAR il film “Parla con lei!” del grande Pedro Almodovar; forse si dovrebbero organizzare delle proiezioni comuni di quella pellicola!

 

Gazzetta Tributaria 166, 06/12/2024

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