14 Dic CON IL 31 DICEMBRE …… SCADE QUALCOSA? (Gazzetta Tributaria n.136/2023)
136 – Con la fine dell’anno dovrebbero potersi considerare chiusi i rapporti tributari relativi a certi anni precedenti, ma vi sono incertezze degne del bizantinismo italico.
In genere il mondo tributario vede il giorno di San Silvestro come la liberazione, nella normalità dei casi, di certe annate per le quali a fine anni spira il termine per accertamenti e verifiche.
Non è questo l’ambito per svolere un trattato sull’istituto della decadenza dalla potestà accertatrice, ma semplicemente ricordiamo che “normalmente” decorso un certo numero di anni dal fatto generatore – chiusura del periodo d’imposta – i dati dichiarati divengono definitivi e non sono soggetti a rettifiche; è ancora vivo il dibattito (anche se l’estendersi dei sistemi di conservazione telematica dei documenti può attenuare il problema) se trascorsi i famosi cinque anni (norma fiscale) la contabilità può essere “buttata via” ovvero il problema della legge fallimentare (in caso di dissesto le azioni risarcitorie possono retroagire di dieci anni) debba prevalere, ma la buona salute delle imprese propende per l’utilizzo del termine più breve.
Si presenta però, e ben due organi di stampa specializzati dedicano attenzione al problema in questi giorni, il dilemma se la c.d. proroga COVID emergenziale, 85 giorni, non consenta di chiudere le annualità.
Ricordiamo che l’art 67 del D.L. 18/2020, il primo decreto sull’emergenza, recita: “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di …… accertamento ……”.
Sembra incredibile che a distanza di quasi tre anni dalla norma emergenziale, certamente giustifica dall’eccezionalità della situazione ma che non deve divenire un alibi per dilatazioni di termini a iosa, non vi sia stata una precisa presa di posizione.
Il problema è generale: la proroga vale per i termini che scadevano nel periodo emergenziale o vale come proroga generalizzata di 85 giorni per tutti i termini in corso a quella data?
Praticamente l’accertamento per l’anno 2017, non interessato dallo sconquasso COVID, deve essere notificato entro il 31 dicembre 2023 (02/01/24) o entro il 25 marzo 2024 a seguito della proroga di 85 giorni?
Dato anche che l’accertamento comporta una serie di formalità ed adempimenti è tutto un sistema di determinazione dei termini che scricchiola!
Sino ad ora la prassi amministrativa dell’Agenzia è a favore della proroga, le poche sentenze esistenti (ma di Corti di Primo Grado) sono contrarie, dato che si tratta di eventi successivi e svincolati dall’emergenza.
In linea teorica l’incertezza potrebbe prorogarsi sino al marzo 2026, quando scadrà l’eventuale proroga dei termini per le dichiarazioni presentate per il 2020 (imposta 2019); se la proroga non fosse applicabile il termine per l’accertamento sarebbe il 31 dicembre 2025.
Quindi, per rispondere alla domanda del titolo: il 31 dicembre scade qualcosa … dipende!
E’ questa incertezza che non ci stanchiamo di stigmatizzare, perché le conseguenza sono l’esasperazione dei rapporti tra le parti.
Eppure sembra che questi aspetti che non sono solo formali non siano apprezzati a sufficienza; speriamo nella riforma che verrà!
Gazzetta Tributaria 136,14/12/2023
Sorry, the comment form is closed at this time.