CIASCUNO SVOLGA IL SUO RUOLO; MA LO FACCIA PRESTO! (Gazzetta Tributaria n.37/2023)

CIASCUNO SVOLGA IL SUO RUOLO; MA LO FACCIA PRESTO! (Gazzetta Tributaria n.37/2023)

37 – Il giudice delle leggi con termini insolitamente chiari ed espliciti richiama il legislatore a svolgere il suo ruolo in materia fiscale.

 

Nell’immaginario collettivo la Corte Costituzionale è un mondo a parte, dove si discute dei massimi sistemi in modo criptico, senza che al comune cittadino sia agevole comprendere di che cosa si sta parlando.

A smentire questa immagine ci pensa, tra l’altro, la sentenza n. 47 del 21 marzo 2023 che affronta di petto un problema essenziale nel mondo tributario, la necessità del dialogo tra le parti, e che bacchetta il legislatore perché non ha ancora preso posizione in modo completo a tal riguardo.

Dalla lettura della sentenza, abbastanza agevole contrariamente alla prassi per cui gli atti della Consulta solitamente sono per addetti ai lavori, si percepisce chiaramente il disagio dei giudici delle leggi che vorrebbero intervenire in un campo che deve prima essere percorso dal legislatore, e quindi non possono che stimolarlo.

In breve la vicenda si svolge così: una Commissione Tributaria Regionale sottopone alla Corte il quesito se la disposizione dell’art.12 dello Statuto del Contribuente che impone il periodo di comporto prima dell’accertamento, per favorire lo sviluppo del dibattimento, solo alle verifiche effettuate dall’Agenzia con accesso presso il contribuente, mentre tale periodo di latenza non vale per le verifiche a tavolino, sia compatibile con il principio di uguaglianza stabilito nella Costituzione.

La Corte Costituzionale nel testo della sentenza afferma che nel corso del tempo il diritto del contribuente al contraddittorio si è mano a mano esteso a varie fattispecie di rettifiche tributarie (accertamento sintetico, studi di settore, verifiche ex artt.36bis e 36ter/600 ecc.), e che è già stato riconosciuto dalla Corte stessa che “il diritto al contradditorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del giusto processo…..ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento”.

Pertanto, afferma la Corte, la mancata generalizzazione del contradditorio preventivo… risulta distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario.

Ma proprio la pluralità delle situazioni nelle quali è già stato codificato il diritto al contradditorio preventivo rende impossibile alla Consulta di pronunciare una valutazione di incompatibilità solo di una delle situazioni di distonia, e compete al legislatore, scegliendo tra le diverse opzioni possibili, di adeguare il diritto vigente, attribuendo in via generale adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti.

Un deciso richiamo alle responsabilità proprie di ciascun ruolo: in parole povere la Consulta riafferma il proprio ruolo di giudice delle leggi, ma non di artefice delle stesse!

Questa esigenza di dialogo pare sia stata avvertita anche dai nuovi vertici del Ministero delle Finanze, particolarmente dal vice-ministro Maurizio Leo, che nella proposta di delega fiscale per la riforma promettono grande spazio al dialogo.

Speriamo che non siano solo promesse!

 

 

Gazzetta Tributaria 37, 23/03/2023

 

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