CHI SBAGLIA NON PAGA (SE E’ L’AGENZIA) Una recentissima ordinanza di Cassazione specifica che la condanna alle spese per una lite superflua non è automatica, ma l’Agenzia se la cava! (Gazzetta Tributaria Edizione 54/2021)

CHI SBAGLIA NON PAGA (SE E’ L’AGENZIA) Una recentissima ordinanza di Cassazione specifica che la condanna alle spese per una lite superflua non è automatica, ma l’Agenzia se la cava! (Gazzetta Tributaria Edizione 54/2021)

54 – Una recentissima ordinanza di Cassazione specifica che la condanna alle spese per una lite superflua non è automatica, ma l’Agenzia se la cava!

 

Questa volta stigmatizziamo l’aria di difesa dell’Ufficio ad oltranza, che vuole scoraggiare il contribuente dal chiedere giustizia, dato che pur avendo ragione rischia di non essere neppure risarcito delle spese.

La situazione, risolta con l’ordinanza 24841 del 15 settembre 2021 dalla Cassazione, si può riassumere in questi termini: per un avviso di accertamento viene proposto ricorso con richiesta anche di annullamento in autotutela; questa richiesta viene accolta e l’atto annullato, ma l’annullamento viene comunicato solo in sede di costituzione in giudizio dell’Agenzia.

Il contribuente chiede la condanna dell’Agenzia alle spese legali ma la richiesta non viene accolta in primo e secondo grado.

Anche la Cassazione con la pronuncia indicata afferma che la condanna alle spese dell’Ufficio che avesse ritirato l’atto impugnato in autotutela non è automatica ma deve avere riguardo alla eventuale manifesta illegittimità dell’atto sin dalla sua emanazione.

Se questa non è acclarata deve valutare il giudice di merito se siamo in presenza di un caso di soccombenza virtuale, cui potrebbe seguire la condanna al rimborso delle spese di lite.

Intanto non è facile comprendere quando possa esistere un atto manifestamente illegittimo sin dall’origine dato che il pubblico funzionario non può emettere atti illegittimi!

Inoltre, nella generalità dei casi siamo in presenza di un contribuente che attraverso la presentazione del ricorso ha consentito all’Ufficio di accorgersi che l’atto emanato era errato e quindi lo ritira in autotutela, per non gravare di un percorso giudiziario una vertenza che era comunque iniziata, e quindi l’azione del contribuente, siccome fondata, deve essere risarcita!

Ma tant’è, e in questo caso lo sfortunato contribuente è stato anche condannato a pagare le spese del giudizio in Cassazione, sia pure in misura limitata (1.200 euro oltre spese).

Maliziosamente notiamo che dovendo ri-affermare il principio che l’Agenzia non paga le spese di soccombenza i tempi della Cassazione sono diventati celeri, dato che la sentenza della CTR Campania gravata di ricorso era solo del 2019!

 

Gazzetta 54, 16/09/2021

 

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