CHI HA SBAGLIATO PAGA… COMUNQUE! (Gazzetta Tributaria 44/2022)

CHI HA SBAGLIATO PAGA… COMUNQUE! (Gazzetta Tributaria 44/2022)

44 – Due recenti pronunce della Corte di Cassazione si occupano della punibilità di comportamenti tributari errati o imprecisi, con conclusioni penalizzanti.

 

Prendiamo spunto da due diverse fattispecie oggetto di due pronunce della Cassazione in materia di sanzioni e comportamento personale del contribuente per sottolineare come l’orientamento dei giudici sembra indirizzato ad un rigore intransigente che non appariva tale dall’esame delle norme tradizionali.

Infatti l’art.3 del D.Lgs. 472/97 nel caso di successioni di leggi viene interpretato nel senso che al contribuente si applica comunque la norma più favorevole, e se non pagate vengono anche annullate eventuali sanzioni favor rei, ma la Cassazione non pare di questo avviso.

Con una prima pronuncia, oltre tutto formulata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13145 del 27/04/2022), e quindi con forza di principio immutabile, viene ribadito che anche se una norma modifica la propria portata nel tempo la dichiarazione resa all’inizio, sanzionabile per la norma allora vigente, comporta l’addebito al contribuente anche se successivamente vengono modificati sia i presupposti che l’aspetto sanzionatorio.

Una contribuente aveva acquistato un appartamento dichiarando che godeva dei benefici prima casa e, conseguentemente, godendo dell’IVA ridotta; l’Agenzia verificò successivamente che l’immobile aveva una superficie da immobile di lusso (secondo i canoni del 1969) e richiese la differenza di imposta e le sanzioni.

Il ricorso della contribuente che chiedeva l’esclusione da sanzioni dato che la modifica della norma del 2014 aveva consentito di considerare l’immobile meritevole dei benefici non trovò accoglimento e neppure la Cassazione si lasciò convincere: la modifica dei parametri nel tempo non vanno a sanare il comportamento “colpevole” del contribuente che cercò di godere di agevolazioni non spettanti.

Quindi la successione delle sanzioni nel tempo ha significato solo se siamo in presenza di una abolizione della fattispecie imponibile (abolitio criminis) e non già se vengono modificati i criteri di imposizione, ma la dichiarazione resa a suo tempo era sanzionabile.

L’altro caso riguarda anche una star dello sport.

Una vertenza di lavoro vede l’Agenzia accertare che al lavoratore sono stati corrisposti “fringe benefits” per una cifra rilevante; Il datore di lavoro con accertamento con adesione, previa riduzione della base imponibile, definisce la fattispecie e versa imposte e sanzioni, ridotte.

Il lavoratore riceve una sanzione per dichiarazione infedele, pur essendo state versate sia le imposte che le sanzioni dal datore di lavoro, perché non opera il divieto di solidarietà previsto dall’art.9 del D.Lgs.472/97 stante la differenza delle due fattispecie: per il datore di lavoro omissione di ritenute e infedele mod.770, per il dipendente infedele dichiarazione (senza imposte), dando quindi una interpretazione restrittiva all’art.3/472 – successione delle norme favorevoli nel tempo (Cassazione n. 11337 del 07/07/2022).

Dobbiamo concludere che deve essere posta la massima attenzione alla successione dei vari adempimenti e dichiarazioni nel tempo, perché contrariamente al detto tradizionale che il tempo sana ogni comportamento nel mondo tributario il perdono è una specie rara!

 

Gazzetta 44, 05/05/2022

 

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